Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5182 del 27 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralitą di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate.

(massima n. 2)

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza.

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