(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev'essere impugnato dinanzi al giudice d'appello, il quale, ove ritenga insussistente la causa estintiva, può rimettere al primo grado solo se il provvedimento sia stato emesso prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., dovendo altrimenti sempre trattenere la causa e deciderla nel merito.