Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate (1), possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [disp. att. 46] (2) (3).
Note
(1)
La norma in commento sancisce il principio della libertà delle forme degli atti processuali, che va in ogni caso conciliato con l'indirizzo generale del legislatore che difficilmente lascia indeterminati la forma ed il contenuto dei singoli atti, disciplinandone accuratamente i modelli ed il contenuto minimo (art.125).
(2)
Visto che il codice di rito nella maggior parte dei casi determina precisamente la forma ed il contenuto degli atti, l'opinione dottrinale prevalente ritiene che il principio della libertà delle forme si specifichi in quello della congruità delle forme allo scopo dell'atto, principio generale nella disciplina degli atti processuali (art.131,II comma) nonché norma di chiusura e di salvezza per la validità degli atti stessi (art.156,II e III comma).
(3)
Un tipico esempio delle regole canoniche in tema di forma gli atti è rappresentato dall'obbligo di redigere i processi verbali e gli altri atti giudiziari in carattere chiaro e facilmente leggibile, evitando spazi in bianco ed alterazioni o abrasioni. Eventuali aggiunte, soppressioni o modificazioni vanno fatte in calce all'atto, con nota di richiamo interlineando la parte soppressa o modificata, per mantenerla comunque leggibile.