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Articolo 125 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Dispositivo dell'art. 125 Codice di procedura civile

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario (1), le parti (2), l'oggetto (3), le ragioni della domanda (4) e le conclusioni (5) o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore [disp. att. 170] (6) (7) (8) che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax (9).

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

Note

(1) Per ufficio giudiziario si deve intendere l'Autorità giudiziaria (ad es. Tribunale) davanti alla quale l'atto è proposto. Tale requisito assolve la funzione di individuare il giudice al quale si propone la domanda.
(2) Per parti si intendono l'attore, il convenuto e l'indicazione delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.
(3) Per oggetto la norma intende il bene materiale oggetto della domanda, ovvero il petitum mediato. Si tratta del bene richiesto al giudice.
(4) Per ragioni della domanda si devono intendere l'insieme dei fatti giuridici posti a fondamento della domanda, ossia del fatto o del rapporto giuridico da cui deriva il diritto che l'attore intende far valere. Le ragioni della domanda rappresentano, quindi, la c.d. causa petendi.
(5) Si precisa che la legge 59/1997, c.d. legge Bassanini, attribuisce agli atti, ai dati e ai documenti informatici la stessa validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo, sancendo così un principio del tutto nuovo per l'ordinamento italiano. Il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 ha dato definitiva attuazione a tale principio, riconoscendo validità al documento informatico a tutti gli effetti di legge, sia sotto il profilo della validità dell'atto, sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria del documento, a condizione che questo sia conforme alle disposizioni del decreto, che ha previsto un complesso sistema di cifratura della cd. firma digitale per garantire la provenienza e l'integrità del documento informatico. Pertanto, la conseguenza che si è determinata consiste nell'estensione dell'efficacia probatoria riconosciuta dall'art. 2712 c.c. alla scrittura privata redatta per iscritto su carta anche al documento informatico, sottoscritto con firma digitale.
(6) Per conclusioni si intendono le richieste, relative all'oggetto della lite, rivolte all'autorità giudiziaria adìta, ossia il c.d. petitum immediato, formulate alla fine dell'atto in base alle argomentazioni di diritto e di fatto esposte nella domanda.
(7) La norma specifica che l'originale dell'atto deve essere sottoscritto dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente. La mancanza di sottoscrizione dell'originale rende l'atto inesistente ed inidoneo a costituire un valido rapporto processuale. Diversamente, se non viene sottoscritta la copia dell'atto da notificare, si ha la nullità dell'atto (sanabile però con la costituzione del convenuto) a meno che non risulti in maniera comunque accertabile la provenienza dell'atto dal difensore munito di procura per cui si avrà solo una mera irregolarità. Tuttavia, la sottoscrizione del procuratore, apposta per autentica della procura in calce o a margine dell'atto di citazione o di appello, vale come sottoscrizione ed assunzione di paternità dell'atto stesso.
(8) L'atto che è stato sottoscritto da un difensore privo di procura (salva l'applicabilità del 2° comma) viene considerato nullo. L'atto col quale si sia conferita procura ad un difensore esercente extra districtum oltre che ad un avvocato territorialmente competente, che si sia poi costituito in giudizio, è, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, da considerarsi valido.
(9) La legge 24/2010 prima e la successiva legge n. 148/2011 hanno previsto l'obbligo per i difensori di inserire nel primo atto difensivo, il proprio numero di fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di agevolare le comunicazioni in via telematica.
Si precisa che ai sensi della legge 111/2011 la mancata indicazione di tali dati determina l'aumento dell'importo del contributo unificato da versare pari alla metà del valore stabilito dalla legge.
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha eliminato il riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Ratio Legis

La norma in esame indica i contenuti minimi che un atto processuale promanante dalle parti deve avere, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria, delle parti, dell'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, ossia le richieste formulate all'autorità giudiziaria. Tale elencazione non è un'elencazione esaustiva, che deve essere integrata con le norme del codice di rito relative alle varie tipologie di atti (ad es. si cfr. l'art. 163 del c.p.c. per l'atto di citazione, l'art. 167 del c.p.c. per la comparsa di costituzione e risposta)

Spiegazione dell'art. 125 Codice di procedura civile

Il primo comma di questa norma indica il contenuto minimo indispensabile che devono avere i principali atti processuali di parte, menzionando l’atto di citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto (trattasi di elencazione non tassativa, in quanto non esaurisce la serie di possibili atti processuali che le parti possono porre in essere).

Secondo la tesi prevalente in dottrina tale primo comma, sebbene debba essere integrato dalle specifiche peculiarità dei diversi atti, ha portata inderogabile; una tesi minoritaria, invece, ne sminuisce la portata applicativa, considerandolo una superflua ripetizione di quanto disposto dalle norme che disciplinano i singoli atti.
Contro la tesi minoritaria si fa osservare che:
  1. la norma in esame ha carattere generale e detta la disciplina della validità dell’atto processuale, indicandone il contenuto minimo per evitare che l’atto possa essere ritenuto nullo;
  2. le disposizioni contenute nelle norme specifiche costituiscono oneri imposti ai fini della decisione di merito.

In assenza di una espressa sanzione per il caso di omissione di uno dei requisiti qui prescritti, si ritiene che debba trovare applicazione il disposto di cui al primo comma dell’ art. 156 del c.p.c., con conseguente nullità dell’atto stesso.

I requisiti qui previsti non sono richiesti per gli atti successivi all’instaurazione del giudizio (es. memorie, deduzioni, note) in quanto, essendo il contraddittorio già instaurato, gli stessi sono idonei a raggiungere l’effetto desiderato.

Per quanto concerne specificamente il caso di mancanza nell’atto della sottoscrizione, si ritiene che ciò determini una nullità sanabile qualora sia l’originale dell’atto a difettare della sottoscrizione, mentre si dovrà parlare di mera irregolarità se essa manchi sulla copia notificata.

La seconda parte della norma prevede che la procura alle liti possa essere rilasciata anche in un momento successivo alla notificazione dell’atto, purchè prima o contestualmente alla costituzione in giudizio della parte.

Parte della dottrina ritiene che a tale regola possa attribuirsi il valore di convalida di un difetto di rappresentanza del difensore; secondo altra tesi, invece, si tratta semplicemente di documentare una procura già conferita verbalmente.
In ogni caso, qualora la procura alle liti sia stata conferita successivamente alla costituzione della parte, la stessa deve essere considerata inesistente ed insuscettibile di sanatoria.

Il legislatore ha anche previsto la legittimità dei documenti informatizzati, ossia la rappresentazione informatica di un atto, fatto o dato giuridicamente rilevante, al quale si riconosce, previa sottoscrizione digitale, la stessa efficacia della scrittura.

Massime relative all'art. 125 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28106/2018

È valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con la quale il giudice di appello, oltre a considerare ammissibile l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nonostante la procura alle liti, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato e priva di data, fosse stata depositata alla prima udienza e non contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa, aveva pure addossato all'opposto l'onere di dimostrare il momento di rilascio della detta procura).

Cass. civ. n. 14338/2017

L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.

Cass. civ. n. 10143/2012

L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Cass. civ. n. 24717/2011

La previsione contenuta nell'art. 125, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8, lettera a), del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale "il difensore indica il proprio codice fiscale", non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.

Cass. civ. n. 1275/2011

Poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.

Cass. civ. n. 16403/2010

In tema di mandato alle liti, l'attestazione del difensore dà certezza non soltanto della autografia della sottoscrizione della parte, ma anche della data in cui la procura si indica come conferita. Pertanto il deposito dell'atto contenente la procura "ad litem", (nella specie consistente nella copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo notificato all'opponente) alla prima udienza di comparizione non incide sulla validità della procura conferita in quanto rilasciata in data incontestabilmente anteriore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale confermativa di quella di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per l'incertezza della anteriorità del conferimento della procura da parte dell'opponente rispetto alla notificazione dell'opposizione ed alla costituzione del difensore nel relativo giudizio, essendo stata depositata la copia fotostatica conforme all'originale della copia notificata all'opponente del decreto ingiuntivo, su cui era stato opposto il mandato, soltanto alla prima udienza di comparizione).

Cass. civ. n. 5883/2009

Con riferimento alla disciplina relativa all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati in ordine alla trasmissione di atti processuali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente è prescritta dall'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, non ai fini dell'esistenza o della validità dell'atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all'originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione.

Cass. civ. n. 5620/2006

Per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all'art. 83, comma terzo, c.p.c. e autenticata dal difensore è necessario la speciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa.

Cass. civ. n. 6225/2005

La firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo — oltre che di certificare l'autografia del mandato — di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore.

Cass. civ. n. 11761/2000

Per la sottoscrizione degli atti di parte ex art. 125 c.p.c. è sufficiente, nell'ipotesi di persone giuridiche, il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente (nella specie una Srl), mentre non è necessaria l'indicazione del nominativo del titolare dell'organo investito dalla rappresentanza, che ben può essere indicato con la generica dizione di legale rappresentante in carica.

Cass. civ. n. 1705/2000

In tema di procura alla lite conferita, a norma dell'art. 83 comma terzo c.p.c., in calce o a margine dell'atto introduttivo della fase processuale per cui viene rilasciata, fermo restando che il conferimento deve in ogni caso essere, a norma dell'art. 125 c.p.c., anteriore alla costituzione della parte, è irrilevante che la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte sia redatta in data successiva a quella del conferimento della procura e della opposizione della relativa sottoscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità della procura alle liti, tra l'altro anche per la riscontrata non corrispondenza tra la data del rilascio della procura e quella della certificazione della sottoscrizione).

Cass. civ. n. 6955/1997

Per gli atti introduttivi del giudizio di merito la procura è richiesta affinché il difensore possa esercitare nel processo lo ius postulandi in rappresentanza della parte che la ha conferita; ma non è necessario ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell'atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la procura figuri sull'originale dell'atto stesso depositato in cancelleria, perché risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall'art. 125, secondo comma c.p.c. Infatti, l'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla costituzione dell'attore può desumersi, anche presuntivamente, da qualsiasi altro elemento emergente dagli atti processuali, atteso che la legge non richiede che tale anteriorità risulti da atti formali ed insostituibili (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che l'anteriorità potesse desumersi dal mancato rilievo del difetto di procura da parte del cancelliere, tenuto, ex art. 74 disp. att. c.p.c., a controllare la corrispondenza delle indicazioni esposte nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte.

Cass. civ. n. 6894/1997

La norma dell'art. 125, secondo comma c.p.c., secondo cui la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione in giudizio della parte, consente la sanatoria della sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio da parte di un difensore che, in tal momento, non era fornito di valida procura, ma non si riferisce anche all'ipotesi in cui detto atto sia stato sottoscritto solo dalla parte personalmente. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'atto è affetto da nullità assoluta, per violazione dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., non sanabile dalla procura successivamente rilasciata.

Cass. civ. n. 9961/1996

Quando la procura alle liti apposta in calce o a margine dell'atto processuale sia priva della data, che risulti invece apposta su quest'ultimo, deve presumersi — in considerazione dello stretto rapporto esistente tra l'atto e la procura espressa in calce o a margine, nonché della qualità della parte che li redige entrambi e che ben conosce le conseguenze di una datazione incompleta — la contestualità dei due atti, salva la possibilità per gli interessati di provare, anche per presunzioni, che la procura è stata in effetti rilasciata in data diversa.

Cass. civ. n. 5119/1995

La norma dell'art. 125 c.p.c. — che prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata — non è applicabile nei procedimenti promossi mediante ricorso (nell'ipotesi, azione possessoria di reintegrazione), in quanto in questi la costituzione della parte rappresentata coincide con il deposito del ricorso, con la conseguenza che l'eventuale mancanza della procura, al momento di detto deposito, comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo, il quale risulta privo di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 9231/1993

L'art. 125, secondo comma, c.p.c., il quale, fino al momento della costituzione, consente alla parte attrice di rilasciare procura al difensore, in via di ratifica con effetti retroattivi dell'atto in precedenza notificato dal difensore stesso in suo nome e conto, esige la ritualità di detta costituzione, ma prescinde dalla circostanza che la medesima avvenga entro la scadenza di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ovvero successivamente. Pertanto, la riassunzione del giudizio d'appello, originariamente non sorretta da valida procura al difensore, per essere questa apposta su atto difensivo predisposto ma non ancora prodotto in causa, resta convalidata ex tunc, ove tale atto sia allegato in sede di costituzione dell'istante, non rilevando che tale costituzione avvenga in occasione di una seconda riassunzione, effettuata dalla parte medesima o da altre parti dopo che la prima riassunzione non sia stata seguita da iscrizione a ruolo.

Cass. civ. n. 12769/1992

Avendo il cancelliere a norma dell'art. 74 att. c.p.c. il compito di accertare la regolarità degli atti della parte che si costituisce, l'accettazione del fascicolo di parte senza alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti e quindi anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, salvo che il contrario risulti da altri elementi acquisiti al processo.

Cass. civ. n. 10737/1992

L'anteriorità del rilascio della procura ad litem alla costituzione dell'attore a norma dell'art. 125 comma 2 c.p.c. può presumersi dal mancato rilievo da parte del cancelliere della inesistenza della procura indicata nella nota di iscrizione a ruolo, stante l'obbligo del cancelliere di verificare la corrispondenza della nota di iscrizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte.

Cass. civ. n. 5498/1982

La facoltà di rilasciare la procura al difensore, di cui all'art. 125, secondo comma, c.p.c., può essere esercitata pure dopo la notificazione dell'atto di citazione — anche per impugnazione — purché prima della costituzione della parte rappresentata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 dello stesso codice, restando all'apprezzamento del giudice del merito accertare l'anteriorità del rilascio rispetto alla costituzione, attraverso ogni elemento atto a garantire la certezza sul punto.

Cass. civ. n. 6362/1981

In caso di procura al difensore dell'attore in data posteriore alla notificazione della citazione, l'indagine sull'anteriorità del rilascio della procura medesima, rispetto alla costituzione in giudizio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 125, secondo comma, c.p.c., deve avvalersi anche degli elementi presuntivi estrinseci al mandato ed emergenti dagli atti del processo, i quali evidenziano in modo inequivoco tale anteriorità, come l'accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza alcun rilievo o riserva.

Cass. civ. n. 3718/1979

A norma dell'art. 125 c.p.c., il ricorso, al pari della citazione, della comparsa, del controricorso e del precetto, deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, o dal difensore, tanto nell'originale, quanto nelle copie da notificare. La mancanza di tale requisito – ricorrente anche quando l'atto sia sottoscritto da un difensore non dotato di ius postulandi – determina la nullità, equiparata ad inesistenza, per la inidoneità ad instaurare il contraddittorio, che sussiste anche quando la sottoscrizione manchi solo nella copia notificata, salvo unicamente il caso che tale copia contenga indicazioni idonee a fornire al destinatario della notifica la certezza della regolarità dell'originale. Deve, però, escludersi tale possibilità quando le copie non solo sono prive della firma o della trascrizione della firma di un procuratore abilitato, ma, contenendo la certificazione di autenticità (contestabile solo mediante querela di falso) danno la giuridica certezza della mancanza di tale firma anche sull'originale.

Cass. civ. n. 1180/1976

Dal disposto combinato degli artt. 83 e 125 c.p.c. risulta che il rilascio al difensore della procura ad litem può avvenire anche dopo la notifica della citazione o del ricorso, purché anteriormente alla costituzione della parte, intendendosi quest'ultima nel senso del compimento, ad opera dell'interessato, di tutte quelle necessarie attività d'impulso processuale con le quali si esprime la concreta e definitiva volontà di postulare il giudizio, facendo sorgere nel giudice il corrispondente dovere di pronunziarsi sul merito. Nel caso di ricorso inteso a promuovere un giudizio in materia elettorale (a differenza di altri casi di procedimenti che iniziano con ricorso, e in cui basta la presentazione dell'atto stesso perché il giudice sia già tenuto a provvedere nel merito), quel potere-dovere non diviene attuale finché l'istante non abbia notificato il ricorso all'avversario e ottemperato a quant'altro occorre (deposito di copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con la prova dell'avvenuta notifica, unitamente agli altri atti e documenti del processo), a sensi degli artt. 82 e 82 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo modificato dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, con l'adempimento di tali incombenti si attua la costituzione in giudizio dell'attore; ed è anteriormente a questa, ancorché in data posteriore alla notificazione del ricorso alle controparti, che l'istante, se non lo ha già fatto, deve e può rilasciare la procura al suo difensore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 125 Codice di procedura civile

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Giuseppe G. chiede
domenica 21/06/2020 - Sicilia
“Spett. Brocardi
Dopo la sentenza del giudizio di primo grado da me promosso, il mio avvocato cita in appello il convenuto.
L’atto di citazione in appello è stato notificato tramite PEC presso l’avvocato di controparte costituito in primo grado.
La PEC conteneva la citazione e relata di notifica entrambi in formato informatico ed entrambi non sottoscritti con firma digitale.
Successivamente il mio avvocato effettuata l’iscrizione a ruolo presso la Corte di Appello con atto citazione informatico, ma questa volta sottoscritto digitalmente.
Con la costituzione e risposta, l’avvocato di controparte eccepisce la nullità insanabile dell’appello in quanto l’atto di citazione e la relata di notifica che lo stesso ha ricevuto tramite PEC, sono entrambi privi di firma digitale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, con la presente si formula il seguente quesito:
1) L’appello è realmente nullo per difetto di citazione?
Nel caso in cui l’appello è nullo e/o improcedibile per difetto di notificazione si formulano gli ulteriori seguenti quesiti:
2) E’ possibile richiedere un pronunciamento anticipato sulla nullità e/o improcedibilità dell’appello per difetto di notificazione?
3) Quali sono i tempi, i modi ed i requisiti per attivare l’assicurazione del mio avvocato per il risarcimento del danno che ho subito?
Ai fini assicurativi, si precisa che il procedimento di primo grado verteva su una richiesta di risarcimento di danni patrimoniali causati da controparte e certificati da un accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.), con contestuale richiesta di risarcimento di altri danni non patrimoniali.
In attesa di un Vostro riscontro, porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 24/06/2020
L’art. 18 del DM n. 44 del 2011 stabilisce espressamente che: “L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34."
Con provvedimento del 16 aprile 2014 all’art. 19 bis, sono state adottate le specifiche tecniche previste dal predetto D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. con le quali in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati è stato disposto che, qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale; il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
Quanto sopra è stato evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.17020 del 2018 la quale ha altresì affermato dei punti fondamentali proprio in merito alla mancanza della firma digitale sull’atto notificato che riteniamo opportuno di seguito riportare per intero:
“Le specifiche tecniche non prevedono che il documento originale informatico oggetto di notificazione telematica debba essere sottoscritto con firma digitale. In particolare, deve considerarsi documento originale informatico l'atto giudiziario redatto al computer con qualsiasi sistema di videoscrittura.
L'unico vincolo imposto dalle specifiche tecniche è che il documento sia convertito in formato PDF "senza restrizioni per le operazioni di selezione e Copia di parti". Dunque il controricorrente cade in errore quando afferma che il documento allegato alla notificazione telematica deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale.
La sottoscrizione digitale è prescritta dall'art. 12 delle specifiche tecniche, ma si riferisce alla copia dell'atto processuale da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario.
Del resto, che la sottoscrizione digitale dell'atto da notificare costituisca una mera eventualità, risulta chiaro dal tenore testuale dell'art. 19 bis, comma 4, delle specifiche tecniche.
La sottoscrizione digitale dell'atto processuale da notificare non è prevista neppure dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, comma 1, o dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, (che costituisce la fonte primaria della disciplina della notificazione con modalità telematica).
Deve quindi escludersi che sussista alcun obbligo, per il difensore che proceda alla notificazione telematica di un atto processuale, di sottoscrivere digitalmente il documento che intende allegare al messaggio di posta elettronica certificata. Vale la pena aggiungere, per completezza, che una nullità processuale non potrebbe comunque essere comminata da una norma regolamentare o, ancora a maggior ragione, da un provvedimento (le specifiche tecniche) del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la cui adozione, a sua volta, non è prevista dalla legge, ma da un decreto ministeriale. Si tratta, infatti, di una fonte normativa di terzo livello sprovvista di copertura legislativa. Inoltre, all'omessa sottoscrizione digitale devono applicarsi i principi affermati da questa Corte in tema di mancata sottoscrizione della copia cartacea del ricorso per cassazione notificato nelle forme ordinarie; ovverossia che tale omissione non comporta nullità dell'atto introduttivo, qualora non abbia recato un concreto pregiudizio alla difesa della controparte, purchè sia debitamente sottoscritto l'originale depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione (Sez. l, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087; Sez. 3, Sentenza n. 13314 del 30/06/2015, Rv. 635917; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8213 del 30/03/2017, Rv. 643640).”


I principi di cui sopra sono stati ribaditi anche da due pronunce più recenti della Suprema Corte (n.14897 del 2019 e il n.19542 del 2019).

A ciò si aggiunga che nel processo civile vi è un principio fondamentale che è quello del raggiungimento dello scopo, evidenziato in merito a tale aspetto dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4505 del 2019 secondo cui: “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica - nella specie, in «estensione.doc», anziché «formato.pdf - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
E nella presente vicenda lo scopo è stato senza dubbio raggiunto considerato che la parte appellata si è costituita difendendosi in giudizio.

Alla luce dunque di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ci limitiamo a rispondere soltanto alla prima domanda contenuta nel quesito in quanto la risposta deve intendersi negativa nel senso che, come ribadito dalla Cassazione, dalla mancata firma digitale non deriva alcuna nullità dell’atto di appello.

S. C. chiede
lunedì 28/11/2022 - Marche
“Mia moglie ha notificato un decreto ingiuntivo per compensi non pagati alla cooperativa presso la quale lavorava.
Il 26 agosto, giorno della scadenza dei termini, il legale della cooperativa ha depositato l'opposizione con richiesta riconvenzionale.
La procura al legale è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa senza previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso che lo autorizzasse.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione da statuto non ha la rappresentanza sostanziale e quindi processuale della cooperativa.
Soltanto successivamente alla prima udienza del 22 ottobre scorso il legale della cooperativa ha depositato un verbale del c.d.a. che ratificava l'operato del presidente invocando l’ art. 182 cpc.
A mio avviso tenere per valida la ratifica da parte del CDA successivamente ai termini di scadenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo significa sostanzialmente dilatare indefinitamente i termini per l'opposizione stessa in contrasto con la norma.
Inoltre poiché con l'opposizione è stata presentata domanda riconvenzionale si dovrebbe applicare l'articolo 125 CPC con conseguente nullità della stessa perché la “ regolarizzazione” è avvenuta successivamente alla costituzione in giudizio della cooperativa.
Chiedo un vostro parere in merito”
Consulenza legale i 05/12/2022
L’art. 182 del c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore debba verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, ove occorra, le debba invitare a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Il comma 2 è stato sostituito dalla l. n. 69/2009: il testo previgente stabiliva che il giudice, rilevato un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, potesse assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona cui spettasse la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, salvo il maturare di una decadenza.
La nuova formulazione aggiunge al rilievo del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione anche quello di qualsivoglia vizio che determina la nullità della procura al difensore; in tutti questi casi il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle autorizzazioni o, ancora, per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

Nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto, e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 77 del c.p.c. il giudice ha l'obbligo, in base all'art. 182, di rilevarne il difetto in ogni stato e grado del giudizio (e, quindi, anche in sede di decisione: Cass. Civ., sez. II, n. 5709/1997).

Si sostiene, quindi, che a norma dell'art. 182, nella formulazione oggi vigente, il giudice è tenuto — ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore — a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale (Cass. S.U., n. 28337/2011; Cass. n. 26498/2017; Cass. III, n. 15156/2017).
La Riforma del 2009 ha così equiparato, agli effetti della sanatoria, il vizio, tipicamente procedurale, della procura conferita al difensore con i vizi attinenti alla capacità processuale, ovvero alla disponibilità delle sottostanti situazioni di diritto sostanziale (specificatamente, il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione), sovvertendo l'orientamento giurisprudenziale precedente, il quale negava che la regolarizzazione ex art. 182 potesse estendersi pure al difetto di assistenza tecnica.

Si ritiene opportuno precisare che per difetto di rappresentanza si intende il mancato impiego dello strumento rappresentativo, nonostante la sua necessità (es. nel caso di incapacità processuale), così come la carenza dello strumento rappresentativo per difetto di contemplatio domini o di potere rappresentativo (ciò che accade nell’ipotesi di falsus procurator).

Per quanto riguarda l’art. 125 del c.p.c., il secondo comma prevede che la procura alle liti possa essere rilasciata anche in un momento successivo alla notificazione dell’atto, purché prima o contestualmente alla costituzione in giudizio della parte.
Parte della dottrina ritiene che a tale regola possa attribuirsi il valore di convalida di un difetto di rappresentanza del difensore; secondo altra tesi, invece, si tratta semplicemente di documentare una procura già conferita verbalmente.
In ogni caso, qualora la procura alle liti sia stata conferita successivamente alla costituzione della parte, la stessa deve essere considerata inesistente ed insuscettibile di sanatoria.
In senso contrario, secondo la Suprema Corte, l'art. 182, comma 2, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (Cass. Civ., sez. II, n. 10885/2018; si vedano anche Cass. Civ., sez. I, n. 22559/2015; Cass. S.U., n. 10414/2017).

Nel caso di specie, il conferimento della procura alle liti da parte di un soggetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, privo della delibera autorizzativa del medesimo, quindi in difetto di rappresentanza, può essere ricondotto nell’ambito di operatività della sanatoria di cui all’art. 182.