Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6225 del 23 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo — oltre che di certificare l'autografia del mandato — di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore.

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