Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16403 del 13 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mandato alle liti, l'attestazione del difensore dą certezza non soltanto della autografia della sottoscrizione della parte, ma anche della data in cui la procura si indica come conferita. Pertanto il deposito dell'atto contenente la procura "ad litem", (nella specie consistente nella copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo notificato all'opponente) alla prima udienza di comparizione non incide sulla validitą della procura conferita in quanto rilasciata in data incontestabilmente anteriore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale confermativa di quella di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per l'incertezza della anterioritą del conferimento della procura da parte dell'opponente rispetto alla notificazione dell'opposizione ed alla costituzione del difensore nel relativo giudizio, essendo stata depositata la copia fotostatica conforme all'originale della copia notificata all'opponente del decreto ingiuntivo, su cui era stato opposto il mandato, soltanto alla prima udienza di comparizione).

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