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Articolo 31 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cause accessorie

Dispositivo dell'art. 31 Codice di procedura civile

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmentecompetente per la domanda principale (1) affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma [18, 40, 274] (2). [Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia] (3)(4).

Note

(1) Non è sempre agevole distinguere l'accessorietà dalla figura della pregiudizialità (34). Secondo l'opinione giurisprudenzale prevalente la caratteristica distintiva della domanda accessoria consiste nella minore importanza rispetto alla causa principale. Il vincolo di accessorietà presuppone poi che tra le domande ci sia identità di soggetti ed entrambe si trovino nello stesso grado di giudizio.
(2) Al fine di realizzare la trattazione simultanea di cause connesse, il legislatore consente di derogare alla regole della competenza per territorio in favore del giudice della causa principale, salvo i casi di inderogabilità di cui all'art. 28, sempre che il valore delle cause cumulate non superi il limite massimo della sua competenza per valore.
(3) Se il giudice della causa principale è competente per materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28, la causa accessoria può essere proposta davanti a questi anche se supera i limiti della competenza per valore.
(4) Questo comma è stato abrogato dall'art. 53, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Le ragioni che hanno determinato l'abrogazione del secondo comma dell'art. 31 si riscontrano nelle modifiche apportate dalla legge n. 353/1990 in ordine alla tradizionale individuazione dei criteri di competenza. Invero, la modifica dell'art. 38 del c.p.c. ad opera della legge n. 353/1990, e la sostanziale assimilazione tra i vari criteri di competenza quanto alle modalità ed ai termini per la rilevazione dell'eventuale violazione delle regole di attribuzione ha portato la maggior parte degli autori interessatisi del tema a ritenere ormai superata la tradizionale distinzione tra criteri di competenza forti e deboli.

Brocardi

Connexa habentur pro uno
Connexorum idem iudicium

Spiegazione dell'art. 31 Codice di procedura civile

Prima di analizzare la norma in esame, occorre chiarire il concetto di accessorietà e di domanda accessoria.
Secondo la tesi che si ritiene preferibile, la relazione di accessorietà va considerata come una autonoma relazione di carattere sostanziale, ricorrente allorché la pretesa che forma oggetto della domanda accessoria, pur essendo autonoma, trova il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa che forma oggetto della domanda principale (così Satta, Montesano, Mandrioli e la giurisprudenza).
L'accessorietà si distingue dalla più generale figura della pregiudizialità per il fatto di riguardare domande giudiziali proposte nei confronti del medesimo convenuto; inoltre, trattandosi di una relazione di connessione tra cause pendenti, non può riguardare domande non ancora proposte.

Molti sono gli esempi di accessorietà che possono trarsi dalla prassi giurisprudenziale, e tra questi i più ricorrenti sono il nesso intercorrente tra la domanda principale di determinazione del canone di locazione e la domanda di restituzione delle somme pagate in eccedenza dal conduttore, oppure il nesso intercorrente tra la causa relativa al negozio fideiussorio e quella riguardante il rapporto principale.

Scopo della norma in esame è quello di rendere possibile la trattazione contestuale della domanda principale e della domanda accessoria, risultando ciò utile per ragioni di coordinamento e di economia processuale.
Viene qui fatto un riferimento espresso alla sola competenza per valore, avendo il D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 soppresso il 2° comma dell'articolo in esame, il quale consentiva la proposizione della domanda accessoria dinanzi al giudice competente per materia in ordine alla domanda principale, anche se la prima eccedeva la competenza per valore del giudice adito.
Secondo la tesi prevalente, quella prevista dall'art. 31 c.p.c. non è una vera e propria ipotesi di deroga alla competenza fissata per la causa accessoria, secondo il consueto schema delle disposizioni contenute nella Sezione IV del Titolo I, bensì un criterio originario di determinazione complessiva del valore di entrambe le cause, attraverso il rinvio all' art. 10 del c.p.c..
In ogni caso, quello che ne consegue è l’attribuzione della competenza al giudice di grado superiore, allorché la somma del valore della causa principale e della causa accessoria superi il limite massimo della competenza del giudice della causa principale.

Il cumulo processuale delle cause non è consentito allorché la domanda accessoria spetti, in via originaria, alla competenza per materia o funzionale di un giudice diverso rispetto a quello competente per la domanda principale.
Si è fatto osservare che i principi dettati con questa disposizione hanno, in realtà, una portata residuale, in quanto, attualmente, le modifiche alla competenza c.d. verticale per ragioni di connessione trovano diretta disciplina nei commi 6 e 7 dell'art. 40 del c.p.c., introdotti dall'art. 19, L. 21.11.1991, n. 374 ed in seguito modificati dall'art. 55, D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 (c.d. riforma del giudice unico).

Ciò che rimane a tutti gli effetti in vigore della norma in commento è la direzione della vis actractiva esercitata dal nesso di accessorietà, che, secondo la lettura tradizionale che ne viene fatta, è unilaterale ad una soltanto delle cause connesse, ossia alla causa c.d. principale o pregiudiziale.
Il nuovo art. 40 c.p.c, 6° e 7° co., dettando una regola unitaria per tutte le forme di connessione presupposte dagli artt. 31 c.p.c., art. 32 del c.p.c.., art. 34 del c.p.c., art. 35 del c.p.c., art. 36 del c.p.c., presuppone, al contrario, una forza di attrazione reciproca di entrambe le cause connesse, fondata sulla regola della prevalenza della competenza del Tribunale, nei rapporti con l'ufficio del Giudice di Pace, a prescindere dal fatto che il Tribunale sia originariamente competente per la domanda principale o per la domanda accessoria.

Deve comunque escludersi la possibilità di una deroga ai criteri di competenza territoriale non derogabile previsti per la domanda accessoria, quali, a titolo meramente esemplificativo, quella del foro fallimentare e quella per le cause previdenziali di cui all'art. 444 del c.p.c..
Si afferma che non è neppure ammissibile la derogabilità del foro convenzionale esclusivo, ovvero che la norma in commento possa essere applicata allorché il giudice della causa principale venga determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale; in tal senso si argomenta dalla considerazione, fatta propria dalla giurisprudenza, secondo cui la disposizione in esame ha carattere eccezionale e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Massime relative all'art. 31 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7183/2014

I criteri legali di modificazione della competenza per territorio per ragioni di connessione di cui agli artt. 31 ss. c.p.c. sono derogabili su accordo delle parti ai sensi dell'art. 28 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 4007/2003

Il vincolo di accessorietà che, ai sensi dell'art. 31 c.p.c., determina la vis attractiva a favore del giudice comeptente per la causa principale ricorre quando tra le domande esista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica tale che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell'altra causa. Un vincolo di tal genere è ravvisabile tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di accertamento dell'insussistenza del credito vantato dalla parte inadempiente e quella di risarcimento del danno (da illecito aquiliano) cagionato dall'illegittima pretesa di pagamento del credito insussistente, essendo chiaro che l'illegittimità della pretesa è strettamente dipendente dall'accertamento dell'insussistenza del credito.

Cass. civ. n. 1371/1996

La vis actrativa esercitata dalla domanda principale di determinazione del canone spettante per materia alla competenza del pretore, sulla domanda accessoria di restituzione delle somme pagate in eccedenza dal conduttore, si giustifica, ai sensi dell'art. 31 c.p.c., finché sia possibile decidere su entrambe le domande nello stesso processo; quando ciò non è possibile perché sulla domanda principale si è già formato il giudicato o anche perché la domanda accessoria nel giudizio promosso con la domanda principale deve ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 184 o dell'art. 345 c.p.c., la competenza sulla domanda accessoria non può stabilirsi che in base al suo valore.

Cass. civ. n. 6269/1994

L'art. 31 c.p.c., che, con una disposizione derogatrice delle regole generali sulla competenza, consente all'attore di proporre la domanda accessoria solo dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio (cioè, secondo i generali criteri della competenza per territorio), non può essere applicato, per il suo carattere eccezionale che ne impedisce l'interpretazione estensiva, quando il giudice della causa principale sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale.

Cass. civ. n. 1858/1991

Nel caso di proposizione di domanda di adempimento di un contratto ed, in via subordinata, di quella di risoluzione dello stesso, la domanda di adempimento assume il ruolo di domanda principale con conseguente applicabilità, ai fini della competenza per territorio, del criterio del forum destinatae solutionis con riguardo agli effetti ex art. 31 c.p.c.

Cass. civ. n. 7863/1990

La domanda del venditore per il pagamento del prezzo e quella del compratore per la riduzione del prezzo per vizi della merce e la compensazione del prezzo stesso con il credito per il richiesto risarcimento del danno, pur essendo connesse, non presentano un rapporto di accessorietà — che a norma dell'art. 31 c.p.c. comporta la facoltà della parte di proporre la domanda al giudice della causa principale — stante la diversità del rispettivo petitum, avendo la prima natura condannatoria ed essendo quella di riduzione del prezzo, invece, diretta ad ottenere un accertamento modificativo in ordine al quantum del prezzo dovuto.

Cass. civ. n. 1121/1971

Qualora siano dedotte in giudizio due obbligazioni che siano in rapporto di subordinazione, la competenza per territorio, in applicazione del principio di cui all'art. 31 c.p.c., va determinata con riferimento a quella dedotta in via principale.

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