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Articolo 223 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

Dispositivo dell'art. 223 Codice della strada

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

Massime relative all'art. 223 Codice della strada

Cass. civ. n. 24111/2014

Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto a norma dell’art. 223 cod. strada, ha carattere preventivo e natura cautelare, tanto da dover essere adottato entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione, e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano fondati elementi di responsabilità penale in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri. Ne consegue che la legittimità di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa vigente al momento della commissione del fatto, senza che rilevino eventuali successive modifiche della disciplina, anche se più favorevoli al destinatario del provvedimento stesso, stante l’operatività del principio di ultrattività di cui all’art. 1, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Cass. civ. n. 7731/2009

Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 223 del codice della strada, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri. Se, pertanto, è da escludere che il provvedimento di sospensione non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223 medesimo, è d’altro canto necessario che esso intervenga entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che gli è propria. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace, ritenendo corretta la valutazione di incongruità e irragionevolezza di una sospensione adottata a ben cinque mesi dal fatto illecito).

Cass. civ. n. 17314/2007

In tema di sospensione della patente di guida ai sensi dell’articolo 223, terzo comma, cod. strada, se non è previsto dalla legge un termine di decadenza del potere di disporre tale sospensione, neppure è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato. Di conseguenza, il giudice di merito, competente in sede di opposizione ai sensi dell’articolo 205 cod. strada, ha il compito di determinare il tempo ragionevole necessario all’Amministrazione per valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione, tenendo conto della complessità dell’indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto. (Nella specie tale verifica è stata dalla S.C. ritenuta non compiuta, giacché il giudice di pace aveva ritenuto legittima la sospensione della patente disposta a distanza di quasi otto mesi dal fatto — sul presupposto che la prefettura «aveva dato contezza della data in cui aveva acquisito il parere obbligatorio della M.T.C. e dell’iter finalizzato all’accertamento» — senza chiarire come potesse ritenersi giustificato il lungo lasso di tempo trascorso per acquisire il parere e senza far alcun riferimento alla complessità degli accertamenti in concreto necessari).

Cass. civ. n. 16204/2006

L’art. 223, secondo comma, del codice della strada, nel prevedere l’adottabilità, da parte del prefetto, della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini dell’applicazione della misura la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; si impone, pertanto, da parte del giudice dell’opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1991, una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi, e il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere limitato alla presenza del fumus, ma richiede la verifica della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali.

Cass. civ. n. 11753/2006

La sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria della violazione della normativa sulla circolazione, può essere disposta sia contestualmente alla redazione del verbale di accertamento della infrazione da parte degli agenti accertatori, che provvedono al ritiro, sia, se risulti che alla guida del veicolo vi fosse il proprietario al quale la infrazione è stata contestata, successivamente ad opera del Prefetto cui gli stessi abbiano trasmesso la patente medesima per la emissione del relativo provvedimento.

Cass. civ. n. 9863/2006

Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, codice della strada, non è soggetto ad alcun termine di decadenza, atteso che la norma citata, a differenza della diversa ipotesi di sospensione disciplinata dal precedente art. 218, non fissa alcun termine al riguardo, ma soltanto all’ordinario termine di prescrizione quinquennale. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che vi sia in materia un termine decadenziale di venticinque giorni, dato dalla somma del termine di dieci giorni, previsto dal primo comma del citato art. 223, per la trasmissione degli atti al Prefetto e di quello, di cui al secondo comma della medesima disposizione, di quindici giorni concesso al Dipartimento per i trasporti terrestri, già MCTC, per il parere).

Cass. civ. n. 8466/2006

La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Avverso l’ordinanza del prefetto che dispone l’applicazione in via provvisoria del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.

Cass. civ. n. 1446/2006

Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 31/1996, l’opposizione secondo il rito di cui agli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689 innanzi all’a.g.o., che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta. In tal caso l’accertamento che il procedimento di applicazione della sospensione della validità della patente si è svolto in modo illegittimo o quello che mancavano i presupposti per disporla non può risultare impedito dal fatto che, prima ancora dell’opposizione o nel corso del processo, il provvedimento sia stato portato ad esecuzione e la sua efficacia si sia nel frattempo esaurita, permanendo comunque l’interesse ad agire dell’opponente, ancorché il suo diritto abbia subito una lesione non reversibile.

Cass. civ. n. 2335/2006

L’art. 223, comma secondo, del codice della strada, nello stabilire che, in caso di reati per i quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il prefetto può disporre la sospensione provvisoria di quest’ultima, subordina l’adozione di tale misura alla sussistenza di «fondati elementi di una evidente responsabilità». Ne consegue che il giudice civile investito dell’opposizione avverso il provvedimento cautelare prefettizio ai sensi degli artt. 223, comma quinto, e 205 del codice della strada, deve verificare anche la presenza del suddetto presupposto, compiendo, a tal fine, una valutazione diversa da quella che compete al giudice penale, chiamato a statuire sulla responsabilità per il reato cui consegue la sanzione accessoria da determinare in via definitiva. (Fattispecie nella quale la prefettura ricorrente aveva lamentato che il giudice dell’opposizione, nell’accogliere la stessa, non avesse tenuto conto dell’avvenuta emissione nei confronti dell’opponente di un decreto penale di condanna divenuto definitivo per il reato cui conseguiva la sanzione accessoria in parola, senza tuttavia allegare che la relativa questione fosse stata prospettata a detto giudice. Nell’enunciare il principio in massima, la S.C. ha rilevato che solo la precisa deduzione del contenuto del decreto penale di condanna, con l’indicazione degli elementi dai quali il giudice penale aveva desunto la responsabilità del trasgressore e della evidenza di essi, avrebbe imposto al tribunale civile l’esame di circostanze da questo non rilevate).

Cass. civ. n. 8693/2005

In tema di circolazione stradale, l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all’uso della patente di guida, chieda l’annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al petitum diretto ed immediato, costituito dall’annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.

Cass. civ. n. 6636/2003

Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 1996, l’opposizione secondo il rito di cui agli artt. 22 e 23 legge 24-11-1981, n. 689, innanzi all’a.g.o. che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta.

Cass. civ. n. 2817/2003

L’attività esercitata dalla società Autostrade per la gestione degli spazi pubblicitari nelle aree di sosta ha carattere imprenditoriale, e non presenta connessione alcuna con il servizio pubblico ad essa affidato in concessione, che, in base all’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e alla convenzione con l’ANAS, ha ad oggetto principale la costruzione e la gestione di autostrade. Ne consegue che la controversia promossa dalla società Autostrade nei confronti dei soggetti da essa autorizzati alla gestione dei cartelli pubblicitari, diretta ad accertare la scadenza delle stipulate convenzioni e la proprietà degli impianti pubblicitari oggetto delle medesime, nonché ad ottenere la condanna al rilascio degli stessi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non valendo in senso contrario il richiamo alla natura autorizzatoria — ai sensi dell’art. 23 del nuovo codice della strada e dell’art. 53 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione — di dette convenzioni, giacché l’autorizzazione è qui espressione della capacità negoziale del proprietario, non già della potestà pubblicistica del concessionario, non essendo correlata all’esigenza di garantire l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e non attenendo in alcun modo alla gestione di un bene o di un servizio pubblico.

Cass. civ. n. 1993/2003

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida (anche per evitare differente delle forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell’art. 223, comma secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Cass. civ. n. 3117/2002

Anche in relazione alle ipotesi di sospensione provvisoria della patente di guida disciplinate dal primo e dal secondo comma dell’art. 223 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285 dei 1992 sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1991, giustificano la deroga alla regola che impone che l’avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Cass. civ. n. 14866/2001

La sospensione provvisoria della patente di guida, che l’art. 223, secondo comma, del codice della strada collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell’immediatezza dell’evento, all’ipotesi di reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo), ha natura cautelare e preventiva rispetto all’applicazione, da parte del giudice penale (o dello stesso prefetto in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l’applicazione di detta sospensione provvisoria è subordinata alla valutazione prefettizia di sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione (e previo parere del competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.).

Cass. civ. n. 6108/2001

Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del codice della strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumità altrui, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne consegue che il provvedimento di cui si tratta non può legittimamente essere emesso a tale distanza di tempo dal fatto di essere ormai venute meno le esigenze cautelari

Cass. pen. n. 20/2000

La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull’autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l’applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all’applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente.

Cass. civ. n. 9450/2000

Legittimato a proporre il ricorso per cassazione avverso la decisione pretorile, resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida, è solo il Prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato e non anche il Ministero dell’interno.

Cass. pen. n. 4634/2000

In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto né fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; è tuttavia consentito l’esercizio di tale potere da parte del giudice con formula sintetica, confermativa della durata già ritenuta in sede prefettizia.

Cass. pen. n. 12830/1999

Il potere del Prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida se il trasgressore di una norma del codice della strada ha cagionato ad altri una lesione personale e vi sono evidenti elementi di sua responsabilità, conferitogli dall’art. 223 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — come sostituito dall’art. 120, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 — prescinde dalla procedibilità dell’azione penale e quindi dalla presentazione della querela, com’è desumibile sia dalla scansione dei tempi imposti agli organi indicati dallo stesso art. 223, dai quali si desume che il provvedimento sospensivo può esser emesso già dal venticinquesimo giorno, al massimo, dal fatto, e quindi ben prima della scadenza del termine per la querela, sia dalla natura cautelare del provvedimento, che in quanto tale deve procedere l’accertamento del reato e della procedibilità dell’azione penale (vedi Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 170).

Cass. civ. n. 11377/1999

La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’articolo 223 del codice della strada è un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati di circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale.

Cass. pen. n. 10127/1999

Tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo codice della strada e la sanzione accessoria del la sospensione della patente sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti, caratterizzandosi il primo provvedimento per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all’applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività — quella di guida — che si palesa potenzialmente pericolosa. Da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria non può essere imputato al periodo di durata di essa.

Cass. pen. n. 2794/1999

In tema di patteggiamento per reato comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la decisione del giudice sul punto non trova ostacolo nella circostanza che il Prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall’Autorità amministrativa. In sede di esecuzione, non potendosi ritenere i diversi periodi di sospensione cumulabili, si deve tener conto del periodo di sospensione imposto dal prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice.

Cass. civ. n. 10152/1998

Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ex art. 223 del nuovo cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 31, l'opposizione innanzi all’a.g.o. secondo il rito di cui agli articoli 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il provvedimento con il quale il Pretore, adito in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, avverso un provvedimento in sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, dichiari il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. per essere il provvedimento prefettizio suscettibile di ricorso al Ministero dei Trasporti ex art. 223 del nuovo cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 360) ha natura di sentenza poiché comporta definizione del giudizio di opposizione e quindi, ancorché emesso con la forma dell’ordinanza, è ricorribile per cassazione a norma dell’art. 23, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981.

Cass. pen. n. 8488/1998

In tema di sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, il periodo della sospensione provvisoria della patente, disposta con provvedimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice penale all’esito dell’accertamento o dallo stesso prefetto nel caso di estinzione del reato.

Cass. pen. n. 4608/1996

Mentre la sospensione cautelare della patente di guida, disciplinata dall’art. 223 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce provvedimento di competenza del Prefetto, l’applicazione definitiva della sanzione amministrativa accessoria detta spetta all’Autorità Giudiziaria in conseguenza dell’accertamento di un reato nei casi previsti. L’incombente di cui all’art. 223, comma quarto, d.lgs. citato, per il quale il cancelliere è tenuto a trasmettere i provvedimenti giudiziari passati in giudicato al Prefetto, è finalizzato all’esecuzione dell’applicazione della menzionata sospensione della patente in quanto il Prefetto, allorché la decisione è divenuta irrevocabile, adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall’Autorità Giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione già sofferto dall’interessato per effetto dell’eventuale misura adottata in via provvisoria.

Cass. pen. n. 4060/1996

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per non avere il giudice disposto con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida già adottata in via provvisoria ai sensi dell'art. 223 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, dal prefetto. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha evidenziato che l'interesse ad impugnare non può essere ravvisato nell'aspettativa all'applicazione da parte del giudice della sanzione in misura inferiore rispetto a quella irrogata in via provvisoria dal Prefetto).

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