Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4608 del 4 maggio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Ove con il decreto che dispone il giudizio, o in virtù della decisione di primo grado, venga a determinarsi, per un mutamento della gravità delle imputazioni, lo spostamento del detenuto da uno stato per il quale è previsto un termine di custodia di una determinata durata ad uno stato per il quale la durata di tale termine è minore, la conseguita più favorevole posizione incide solo all'interno della fase in corso, nella quale l'interessato si giova di una più breve custodia cautelare, ma non dispiega effetti sulla durata del termine della fase anteriore, la quale, per l'anzidetta autonomia, deve intendersi definitivamente conclusa e non è più suscettibile di modifiche retroattive.

(massima n. 2)

Mentre la sospensione cautelare della patente di guida, disciplinata dall’art. 223 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce provvedimento di competenza del Prefetto, l’applicazione definitiva della sanzione amministrativa accessoria detta spetta all’Autorità Giudiziaria in conseguenza dell’accertamento di un reato nei casi previsti. L’incombente di cui all’art. 223, comma quarto, d.lgs. citato, per il quale il cancelliere è tenuto a trasmettere i provvedimenti giudiziari passati in giudicato al Prefetto, è finalizzato all’esecuzione dell’applicazione della menzionata sospensione della patente in quanto il Prefetto, allorché la decisione è divenuta irrevocabile, adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall’Autorità Giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione già sofferto dall’interessato per effetto dell’eventuale misura adottata in via provvisoria.

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