Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3117 del 5 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in relazione alle ipotesi di sospensione provvisoria della patente di guida disciplinate dal primo e dal secondo comma dell’art. 223 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285 dei 1992 sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1991, giustificano la deroga alla regola che impone che l’avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

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