(massima n. 1)
            Contro  il  provvedimento  di  sospensione  della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) deve ritenersi  ammissibile,  anche  alla  luce  delle indicazioni  contenute  nella  sentenza  della  Corte costituzionale n. 31 del 1996, l’opposizione secondo  il rito di cui agli artt.  22  e  23  legge  24-11-1981,  n. 689,  innanzi  all’a.g.o.  che  può  annullare  il provvedimento  con  cui  la  sospensione  è  stata disposta.