Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 8488 del 21 luglio 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto. (Nel caso di specie la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva l'incompatibilità fra sentenza di patteggiamento ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).

(massima n. 2)

Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati invia generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente.

(massima n. 3)

In tema di sanzioni amministrative accessorie connesse alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, il periodo della sospensione provvisoria della patente, disposta con provvedimento prefettizio, non può essere computato nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice penale all’esito dell’accertamento o dallo stesso prefetto nel caso di estinzione del reato.

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