Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 20 del 13 novembre 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di connessione obiettiva tra reato e violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e ciò anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice accerta l'intero fatto, pur nei limiti di una cognizione «allo stato degli atti». (Fattispecie relativa a violazione del codice della strada connessa a reato di lesioni).

(massima n. 2)

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato obiettivamente connessa con un reato non viene meno qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento nel merito dell’imputato, in quanto la previsione contenuta nell’art. 24, comma sesto, della legge 689/1981 — secondo la quale la competenza del giudice penale a conoscere dell’illecito amministrativo connesso cessa nel caso in cui il procedimento innanzi allo stesso si concluda con declaratoria di estinzione del reato ovvero per difetto di una condizione di procedibilità — deve essere interpretata nell’accezione letterale e nel senso riduttivo esplicitato dalla norma.

(massima n. 3)

La differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull’autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l’applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all’applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.