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Articolo 218 ter Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 31/12/2025]

Sospensione della patente in relazione al punteggio

Dispositivo dell'art. 218 ter Codice della strada

1. (1)Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:

  1. a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
  2. b) articolo 143, comma 11;
  3. c) articolo 145, comma 10;
  4. d) articolo 146, comma 3;
  5. e) articolo 147, comma 5;
  6. f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;
  7. g) articolo 149, comma 5;
  8. h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;
  9. i) articolo 171, comma 2;
  10. l) articolo 172, commi 10 e 11;
  11. m) articolo 173, comma 3-bis;
  12. n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;
  13. o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
  14. p) articolo 186 bis, comma 2;
  15. q) articolo 191, comma 4.

2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta:

  1. a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
  2. b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.

3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all'estero che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione nella banca dati prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell'accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo non è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.

7. La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione.

8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all'articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.

9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è commessa più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, comma 2 della L. 25 novembre 2024, n. 177.

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Consulenze legali
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A. A. chiede
lunedė 12/01/2026
“QUESITO art.216 comma 6, art.218 comma 6, art.218-ter comma 8 del CDS

(circolazione con patente ritirata per art.173 CDS)

L’art. 216 del CDS rubricato “sanzione accessoria del ritiro della patente di guida “, al comma 6 sanziona chi circola abusivamente durante il periodo di ritiro della patente di guida prima dell’avvenuto adempimento, tipicamente nei casi di ritiro “tecnico” (esempio, sistemazione del carico sporgente), con restituzione immediata del documento una volta ripristinate le condizioni di regolarità. Nelle note interpretative dei prontuari per le violazioni al codice della strada, è tuttavia precisato che, qualora il ritiro della patente di guida sia preordinato alla sospensione, non trova applicazione l’articolo 216 comma 6, ma la più grave sanzione prevista dall’articolo 218 del CDS per la guida con patente sospesa. L’articolo 218 CDS rubricato “ sanzione accessoria della sospensione della patente di guida “, al comma 6 punisce chi guida nonostante sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a tempo determinato. L’articolo 218-ter del CDS, introdotto in relazione al punteggio della patente, disciplina la sospensione breve e, al comma 8, stabilisce che chi circola durante il periodo di sospensione breve è punito con le sanzioni di cui all’articolo 218 comma 6.
Detto questo, si considerino ora i casi concreti della violazione dell’articolo 173 commi 2 3 3-bis del CDS rubricato “ uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida”.

I casi :

1) conducente con meno di 20 punti sulla patente di guida, in tale ipotesi si applica :
• la sospensione breve articolo 218 ter di 7 gg o 15 gg in base ai punti sulla patente risultati dalla misura dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ;
• decorso il termine indicato di 7 gg o 15 gg di sospensione breve, la patente di guida sarà inviata alla Prefettura UTG per l’emissione di un provvedimento di ulteriore sospensione da 15 gg a 2 mesi ;
• la circolazione durante tale periodo integra pacificamente l’ipotesi prevista dall’articolo 218 ter comma 8 con l’applicazione delle sanzioni dell’articolo 218 comma 6 del CDS ;

2) conducente con più di 20 o più punti sulla patente di guida, in tale ipotesi:
• non si applica la sospensione breve articolo 218 ter ;
• l’organo accertatore procede al solo ritiro fisico della patente di guida, finalizzato alla trasmissione del documento alla Prefettura per l’adozione di un eventuale provvedimento di sospensione ordinaria articolo 218 (per l’articolo 173 da 15 gg a 2 mesi);
• nella prassi (esempio Prefettura di Treviso), il provvedimento viene applicato nella misura minima di 15 gg, ma non viene emesso in tempi brevi e spesso non viene emesso affatto, ovvero interviene quando il periodo minimo di 15 gg è già decorso di fatto.

Ne deriva che, nel periodo intercorrente tra il ritiro materiale della patente di guida e l’eventuale (e spesso tardivo) provvedimento Prefettizio :

• non esiste una sospensione breve (art.218- ter) ;
• non esiste ancora una sospensione ordinaria efficace (art.218) ;
• esiste soltanto un ritiro della patente di guida finalizzato in astratto a un futuro provvedimento del Prefetto.

Cuore del quesito : si chiede pertanto di chiarire se, nel caso del conducente con 20 o più punti che venga sorpreso alla guida durante il periodo di ritiro della patente di guida disposto ad esempio per la violazione dell’articolo 173 commi 2 e 3-bis del CDS, in assenza di sospensione breve e in assenza di un provvedimento Prefettizio già efficace, la condotta debba essere :
• ricondotta all’articolo 216 comma 6 del CDS (circolazione durante il periodo di ritiro) oppure ;
• ricondotta all’articolo 218 comma 6 del CDS., sulla base della sola finalizzazione del ritiro materiale della patente di guida a un futuro provvedimento di sospensione, tenuto conto che l’art.218- ter comma 8 richiamato dall’articolo 218 comma 6 del CDS, risulta espressamente riferito esclusivamente alla sospensione breve legata al punteggio.
In altri termini, si chiede se la mera finalità astratta del ritiro a un futuro decreto Prefettizio sia sufficiente a configurare la fattispecie di guida con patente sospesa articolo 218 comma 6, in assenza di una sospensione giuridicamente attuale ed efficace , oppure se, in tale fase intermedia, debba trovare applicazione l’articolo 216 comma 6 del CDS.
RingraziandoVI fin da ora, distinti saluti”
Consulenza legale i 26/01/2026
L’art. 216 del Codice della Strada disciplina la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, mentre l’art. 218 del Codice della Strada regola la sanzione accessoria della sospensione della patente.

L’art. 218 ter del Codice della Strada, in materia di punteggio patente, disciplina l’istituto della sospensione breve, richiamando espressamente – al comma 8 – le sanzioni previste dall’art. 218, comma 6 del Codice della Strada.

In astratto, la fattispecie di cui all’art. 218, comma 6 (guida con patente sospesa) presuppone l’esistenza di una sospensione della patente giuridicamente efficace, sia essa ordinaria che breve.

Nel caso di violazione dell’art. 173, commi 2, 3 e 3-bis del Codice della Strada, commessa da un conducente titolare di patente con 20 o più punti residui, si verifica quanto segue:
• non si applica la sospensione breve ex art. 218-ter;
• l’organo accertatore procede al ritiro materiale della patente, ai fini della trasmissione alla Prefettura competente;
• l’adozione del provvedimento prefettizio di sospensione ordinaria ex art. 218 è eventuale e differita nel tempo.

Nel periodo compreso tra il ritiro materiale del documento e l’eventuale emissione del decreto prefettizio:
• non è in corso alcuna sospensione breve;
• non è ancora efficace alcuna sospensione ordinaria;
• sussiste esclusivamente un ritiro della patente, preordinato in astratto a un possibile futuro provvedimento sospensivo.

La fattispecie punita dall’art. 218, comma 6 (“guida con patente sospesa”) richiede l’esistenza di una sospensione attuale ed efficace della patente di guida.

Tuttavia, in giurisprudenza prevale un orientamento più estensivo, sintetizzato nelle seguenti pronunce:
• Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 7704/2019: «l’art. 218, comma 6, c.d.s. deve considerarsi applicabile quando la circolazione abusiva si realizza anche nel corso del periodo di ritiro della patente preordinato alla irrogazione della sua sospensione»;
• Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 1417/2021: «l’art. 218, comma 6, del codice della strada si applica anche alla guida successiva al ritiro materiale della patente, ancorché precedente all’adozione del provvedimento prefettizio».

Pertanto, nel caso del conducente con 20 o più punti sorpreso alla guida nel periodo intercorrente tra il ritiro materiale della patente (per violazione dell’art. 173) e l’adozione – se e quando intervenga – del decreto prefettizio di sospensione, la condotta:
• secondo l’interpretazione più garantista (sostenuta da parte della dottrina e da pronunce minoritarie), non è riconducibile all’art. 218, comma 6, per mancanza di una sospensione giuridicamente attuale ed efficace, ma va ricondotta all’art. 216, comma 6 (circolazione durante il ritiro);
• secondo l’orientamento prevalente in Cassazione civile (es. nn. 7704/2019, 1417/2021), integra invece l’art. 218, comma 6, in quanto il ritiro anticipa e rende immediatamente operativi gli effetti della futura sospensione.