Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3454 del 9 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del secondo comma dell’art. 223 del nuovo codice della strada, avendo natura cautelare, non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa, ed il giudizio di opposizione al provvedimento ha unicamente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento all’esistenza dei fondati elementi di una evidente responsabilità (vedi Corte Cost. sent. 170/1998).

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