Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2207 del 6 marzo 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

L'applicazione dello speciale procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p. implica necessariamente il venire meno della giurisdizione del giudice penale sull'illecito amministrativo in quanto la possibilitā del giudice penale di prendere cognizione di una violazione amministrativa connessa ad un reato presuppone il contemporaneo svolgimento del giudizio di merito sul reato e sull'illecito. (Fattispecie relativa a connessione tra il reato di omicidio e la contravvenzione di eccesso di velocitā).

(massima n. 2)

La guida con patente sospesa a tempo indeterminato č sanzionata penalmente a norma dell’art. 218, comma sesto, e non amministrativamente a norma dell’art. 128 comma secondo del nuovo cod. strada, che riguarda la diversa ipotesi della guida con patente valida e non sospesa, senza che il conducente si sia sottoposto agli accertamenti ed esami disposti dall’Autoritā.

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