Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 9568 del 13 settembre 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

Perché si verifichi il concorso di norme (con la conseguente necessità di individuare la norma speciale che deroga a quella generale) è necessaria, in primo luogo, l'identità della natura delle norme, che devono essere, tutte, norme penali, e, successivamente, l'identità dell'oggetto di tali norme, che devono regolare, tutte la stessa materia; devono esser, perciò, caratterizzate dall'identità del bene alla cui tutela sono finalizzate. (Fattispecie relativa a inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata con violazione di quella avente ad oggetto la sospensione della patente di guida, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto insussistente il concorso di norme disciplinate dall'art. 15 c.p., sul rilievo che, se la disposizione che prevede e punisce la guida di un veicolo con patente sospesa è di indubbia natura penale, non lo è la norma dell'art. 108 della legge n. 689 del 1981, la quale ha carattere esclusivamente procedimentale, nell'ambito del procedimento che concerne l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena pecuniaria nell'ipotesi in cui l'esecuzione ordinaria di tali sentenze abbia esito negativo per insolvibilità del condannato).

(massima n. 2)

L’art. 218, comma sesto, del nuovo codice stradale che disciplina la guida di veicoli con patente sospesa è norma più favorevole al reo di quella dell’art. 80, comma tredicesimo, del codice stradale abrogato, sia perché la pena detentiva è fissata, nel minimo, in misura largamente inferiore a quella del vecchio codice, sia perché alla condanna non consegue la misura di sicurezza ablatoria della confisca del veicolo, ma solo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (che non impedisce un successivo, nuovo rilascio del titolo abilitante). Ne consegue che, per il principio del favor rei, alla guida di veicolo con patente sospesa commessa prima della data di entrata in vigore del nuovo codice della strada e giudicata successivamente ad essa, si applica il regime del codice vigente.

(massima n. 3)

La violazione della prescrizione avente ad oggetto la sospensione della patente di guida — che inerisce alla libertà controllata conseguente alla conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato — dà luogo sia alla conversione della parte di libertà controllata non ancora eseguita in un eguale periodo di reclusione o arresto, secondo la specie di pena pecuniaria originariamente inflitta, sia alla consumazione del reato di guida con patente sospesa, prevista dall’art. 218 del nuovo codice della strada.

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