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Articolo 279 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 279 Codice dell'ambiente

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)(1).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro(2).

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Note

(1) Il D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera g), che al comma 3, terzo periodo, del presente articolo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6».
(2) I commi 1, 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102.

Massime relative all'art. 279 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 16042/2019

In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che è integrata dalla violazione dei valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato I alla parte quinta del medesimo decreto legislativo - ha natura di reato istantaneo, potendosi tuttavia configurare anche come reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell'interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, cosi differenziandosi dal reato necessariamente o eventualmente permanente, rispetto al quale la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità.

La contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 ha natura di reato istantaneo potendosi tuttavia configurare - allorché il superamento dei limiti soglia si verifichi in momenti diversi - anche quale reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell'interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuità (evidente conseguenza delle modalità operative degli insediamenti produttivi).

Cass. pen. n. 14730/2019

La natura di reato formale di pericolo della fattispecie criminosa di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 non esclude in astratto l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (nella specie, la Corte ha ritenuto che in concreto mancassero gli elementi per applicare tale norma in quanto l'omissione dei controlli da parte dell'imputato aveva riguardato due annualità con la conseguenza che non poteva escludersi in tale lasso temporale l'esistenza di emissioni nocive).

Cass. pen. n. 4250/2019

Avendo la contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 natura di reato permanente, l'esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ne giustifica il sequestro finalizzato ad impedire la protrazione della condotta illecita.

Cass. pen. n. 40243/2018

In tema di emissioni in atmosfera, in analogia alla situazione transitoria verificatasi al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 203/1988, la condotta punita a norma del combinato disposto tra l'art. 279 e la disposizione transitoria di cui all'art. 281, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (prosecuzione nell'esercizio di impianto preesistente senza presentazione della domanda di autorizzazione) integra un reato a condotta mista, implicando la condotta commissiva dell'esercizio dell'attività produttiva e quella omissiva della mancata presentazione della domanda, con la conseguenza che la permanenza perdura sino a quando il soggetto non desista dall'attività o presenti la domanda di autorizzazione.

Cass. pen. n. 810/2017

Ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, non deve ricorrere la duplice condizione di una violazione del regime prescrittivo e del superamento dei limiti di emissione, essendo sufficiente, nel caso di inosservanza delle prescrizioni, la mera violazione del relativo regime regolamentare: infatti, la citata previsione incriminatrice si configura come reato "formale" volto a garantire la possibilità di un efficace controllo preventivo da parte delle autorità preposte, sicché non rilevano gli effetti sostanziali che possano essere scaturiti dalla violazione delle prescrizioni.

Cass. pen. n. 35572/2017

La contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato D.Lgs. (Nella fattispecie la Corte ha affermato che nel caso di società di capitali "gestore" è chi ne ha la legale rappresentanza). (Dichiara inammissibile, Trib. Padova, 20 settembre 2016).

Cass. pen. n. 50632/2017

Il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 è un reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza; tale contravvenzione prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto la ratio della norma si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente: ne consegue che per la sua configurabilità è sufficiente la produzione di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione, essendo sanzionata la realizzazione della attività sottraendola ai controlli preventivi stabiliti dall'ordinamento a tutela dell'ambiente, a prescindere dalla effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti fissati.

Cass. pen. n. 34517/2017

In tema di inquinamento atmosferico, attraverso la norma di cui all'art. 279, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il legislatore intende per un verso assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria, per altro verso consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l'imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell'ambiente e della salute che l'espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo. In tal modo, l'ordinamento realizza una tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo, tutela realizzata attraverso il presidio della sanzione penale, non soltanto rispetto alle condotte direttamente offensive del bene in questione, ma anche rispetto ai dispositivi di controllo amministrativo, finalizzati al monitoraggio, al contenimento ed alla regolamentazione delle situazioni potenzialmente causative di fenomeni inquinanti. In relazione al reato previsto dall'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 (che punisce la condotta di chi "viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo"), le prescrizioni dell'organo addetto al controllo possono riguardare anche attività concernenti adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto, coerentemente con la natura di reato formale e di pericolo propria della fattispecie contestata. In tema di inquinamento atmosferico, in relazione al reato previsto dall'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 (che punisce la condotta di chi viola le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione) è legittimo impartire prescrizioni aventi ad oggetto attività concernenti adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.

Cass. pen. n. 12388/2017

Integra il reato previsto dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la sottoposizione, senza la prescritta autorizzazione, di un impianto comportante emissioni in atmosfera a modifiche sostanziali, tali da introdurre una nuova tipologia di lavorazione. (Rigetta, App. Milano, 29 aprile 2016).

Cass. pen. n. 12165/2017

La contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sé, inquinanti, attesa la natura formale del reato.

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