Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16042 del 28 febbraio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che č integrata dalla violazione dei valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato I alla parte quinta del medesimo decreto legislativo - ha natura di reato istantaneo, potendosi tuttavia configurare anche come reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell'interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuitā, cosi differenziandosi dal reato necessariamente o eventualmente permanente, rispetto al quale la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuitā.

(massima n. 2)

La contravvenzione di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 ha natura di reato istantaneo potendosi tuttavia configurare - allorché il superamento dei limiti soglia si verifichi in momenti diversi - anche quale reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell'interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuitā (evidente conseguenza delle modalitā operative degli insediamenti produttivi).

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