(massima n. 1)
            La  natura  di reato  formale  di  pericolo della fattispecie criminosa di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. n.  152/2006  non  esclude  in  astratto  l'applicabilitą  della causa  di  non  punibilitą  di  cui  all'art.  131-bis  cod.  pen. (nella specie,  la  Corte  ha  ritenuto  che  in  concreto mancassero  gli  elementi  per  applicare  tale  norma  in quanto  l'omissione  dei  controlli  da  parte  dell'imputato aveva riguardato due annualitą con la conseguenza che non poteva escludersi in tale lasso temporale l'esistenza di emissioni nocive).