Cassazione penale Sez. III sentenza n. 50632 del 14 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 č un reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l'attivitā inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza; tale contravvenzione prescinde, dunque, dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto la ratio della norma si ravvisa nella necessitā che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attivitā potenzialmente dannose per l'ambiente: ne consegue che per la sua configurabilitā č sufficiente la produzione di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione, essendo sanzionata la realizzazione della attivitā sottraendola ai controlli preventivi stabiliti dall'ordinamento a tutela dell'ambiente, a prescindere dalla effettiva produzione di emissioni nocive o superiori ai limiti fissati.

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