(massima n. 1)
            Ai  fini  della  integrazione  della  fattispecie  di  cui all'art.  279,  comma  2,  D.Lgs.  n.  152/2006,  non  deve ricorrere  la  duplice  condizione  di  una  violazione  del regime  prescrittivo  e  del  superamento  dei  limiti  di emissione, essendo sufficiente, nel caso di inosservanza delle  prescrizioni,  la mera  violazione  del  relativo regime  regolamentare: infatti,  la  citata  previsione incriminatrice  si  configura  come  reato  "formale"  volto  a garantire la possibilitą di un efficace controllo preventivo da  parte  delle  autoritą  preposte,  sicché  non  rilevano  gli effetti  sostanziali  che  possano  essere  scaturiti  dalla violazione  delle  prescrizioni.