Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34517 del 9 marzo 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In relazione al reato previsto dall'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 (che punisce la condotta di chi "viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo"), le prescrizioni dell'organo addetto al controllo possono riguardare anche attività concernenti adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto, coerentemente con la natura di reato formale e di pericolo propria della fattispecie contestata.

(massima n. 2)

In tema di inquinamento atmosferico, attraverso la norma di cui all'art. 279, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il legislatore intende per un verso assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria, per altro verso consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l'imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell'ambiente e della salute che l'espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo. In tal modo, l'ordinamento realizza una tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo, tutela realizzata attraverso il presidio della sanzione penale, non soltanto rispetto alle condotte direttamente offensive del bene in questione, ma anche rispetto ai dispositivi di controllo amministrativo, finalizzati al monitoraggio, al contenimento ed alla regolamentazione delle situazioni potenzialmente causative di fenomeni inquinanti. In relazione al reato previsto dall'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006 (che punisce la condotta di chi "viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo"), le prescrizioni dell'organo addetto al controllo possono riguardare anche attività concernenti adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto, coerentemente con la natura di reato formale e di pericolo propria della fattispecie contestata. In tema di inquinamento atmosferico, in relazione al reato previsto dall'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 (che punisce la condotta di chi viola le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione) è legittimo impartire prescrizioni aventi ad oggetto attività concernenti adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.

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