Cons. Stato n. 3967/2019
                                      In materia di inquinamento, tra la disciplina di ordine generale contenuta nell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e quella specifica per i soggetti proprietari e concessionari di strade contenuta nell'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992, viene  ad  instaurarsi  un  rapporto  di  specialità, contraddistinto dalla sussistenza nell'ordinamento di una norma puntuale che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, impone in via diretta al soggetto  proprietario  o  concessionario  della  strada  di provvedere  alla  sua  pulizia  e,  quindi,  di rimuovere  i rifiuti  depositati  sulla  strada medesima  e  sulle  sue pertinenze.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 3966/2019
                                      La  disciplina  contenuta  nell'art.  192  del  D.Lgs. 152/2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale, non residuando al riguardo alcuno spazio per una  responsabilità  oggettiva,  posto  che  per  essere ritenuti  responsabili  della  violazione  dalla  quale  è scaturito l'abbandono  illecito  di  rifiuti occorre quantomeno la colpa, e che tale regola di imputabilità a titolo  di  dolo  o  colpa  non  ammette  eccezioni,  anche  in relazione  ad  un'eventuale  responsabilità  solidale  del proprietario dell'area.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 1684/2019
                                      Il  Responsabile  dell'ufficio  tecnico  comunale  è competente  ad  adottare  nei  confronti  di  A.N.A.S. un'ingiunzione alla rimozione dei rifiuti abbandonati. Il  medesimo  Responsabile  è  invece  incompetente  ad adottare  un  ordine  di  bonifica,  decontaminazione  e risanamento igienico del sito, trattandosi di adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, e sono strettamente  espressione  di  un  rimedio  sanzionatorio per  la  violazione  del  divieto  dell'abbandono  dei  rifiuti, rientrante  nell'ambito  di  operatività  dell'art.  192  del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il comma 3 dell'art. 192 enuclea, infatti, tale competenza in capo al Sindaco. (Riforma T.a.r. Puglia  Lecce,  Sez.  I,  n.  2975/2009).  L'art.  14  del  codice della  strada  impone  direttamente  al  concessionario  la pulizia delle  strade  e delle  loro pertinenze.  Di conseguenza, l'art. 192 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del  quale  chiunque  viola  il  divieto  di  abbandono  e deposito  incontrollato  di  rifiuti  sul  suolo  è  tenuto  «a procedere  alla  rimozione,  all'avvio  a  recupero  o  allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali  di  godimento  sull'area,  ai  quali  tale  violazione sia  imputabile  a  titolo  di  dolo  o  colpa,  in  base  agli accertamenti  effettuati,  in  contraddittorio  con i  soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo» può anche trovare  applicazione  nei  confronti  dell'A.N.A.S.,  con riferimento alle strade dalla stessa gestite, tenendo conto degli obblighi specifici che su di essa gravano, purché la condotta dell'abbandono le sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. La sanzione consistente nell'ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico del sito, ex art. dell'art.  192, comma 3,  del  D.Lgs.  n.  152 del 2006, non può  essere  direttamente  (melius, in  modo  automatico, secondo  il  parametro  della  responsabilità  oggettiva) irrogata  all'A.N.A.S.  senza  un  previo  accertamento  ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità. È vero che la previsione dell'art. 14 del codice della strada, incentrando  nel  gestore  del  servizio  stradale  tutte  le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione  del  tratto  stradale,  con  le  annesse  pertinenze, potrebbe  costituire  il  parametro  normativo  per l'individuazione del profilo della colpa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma ciò non può avvenire al di fuori di un accertamento in contraddittorio, non essendo ravvisabile  una  responsabilità  da  posizione  del  proprietario,  ovvero,  nella  specie,  del  concessionario. (Riforma Tar Puglia Lecce, Sez. I,  n.  2975/2009).
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 2977/2014
                                      L'art. 192, 1° e 3° comma del testo unico n. 152 del 2006,  il  quale  dispone  che  "l'abbandono  e  il  deposito incontrollati  di  rifiuti  sul  suolo  e  nel  suolo  sono  vietati", prevede che il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino  dello  stato  dei luoghi  vada  esercitato  senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e  con l'animus  derelinquendi), ma  anche  del  proprietario  o  del  titolare  di  altro  diritto  reale  cui  la "violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa". A  tal  fine  il comma  3  ritiene  sufficiente  la  colpa, nell'ambito  della  quale  rientra  la  negligenza.  Nel  suo significato  lessicale (risalente  anche  al diritto  romano, e prima ancora  che  la  nozione  fosse  riferita  alle  singole obbligazioni),  la negligentia (vale a dire la  mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria  nella  gestione  di un  proprio  bene,  e  cioè  nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona  amministrazione  del  bene.
                                          
                      –
                      
                                                          L'art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce  rilievo  alla  negligenza  del  proprietario, che - a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti - si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti  inerte,  senza affrontare  concretamente  la situazione,  ovvero  la  affronti  con  misure  palesemente inadeguate.  La  condotta  illecita  del  terzo - ovvero  la proliferazione delle condotte illecite dei terzi - dunque non è  di  per  sé  una  causa  che  rende  non  imputabile  al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta  colposa  (id  est,  caratterizzata  dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile  e  prevenibile.
                                          
                      –
                      
                                                          Quando  il  proprietario  dell'area  nella  quale insistono  rifiuti  non  sia  una  persona  fisica,  ma  sia una persona giuridica pubblica o privata, va esclusa una concezione  'antropomorfica'  dell'elemento soggettivo, rilevando  soprattutto  il  dato  oggettivo  della disfunzione della  struttura  organizzativa  e  il  dato  in sé - quando si tratti della gestione di un bene - della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione. In particolare, in ordine  all'ambito  di  applicazione  dell'art.  192, comma  3, del  testo  unico  n.  152  del  2006 - non  importa  se  il proprietario  dell'area  sia  un  soggetto  pubblico  o  un soggetto  privato;  anzi,  proprio  la  qualità  di  soggetto pubblico  implica  che  l'Amministrazione  debba  dare esempio del rispetto della legalità.
                                          
                      –
                      
                                                          È legittima una ordinanza emessa ex art. 192 del D.Lgs.  n.  152  del  2006,  con  la  quale  il  Sindaco  di  un Comune ha intimato alla Regione (proprietaria del sito sottostante  una  strada  regionale) di  rimuovere  e  di avviare a recupero o allo smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di tutti i rifiuti di vario genere, anche  speciali  o  pericolosi,  da  tempo  abbandonati nel  sito  suddetto,  nel  caso  in  cui,  dalla documentazione  acquisita,  risulti  che  la  Regione nulla  abbia  fatto  per  impedire  che  il  proprio  terreno divenisse una discarica abusiva ed in particolare risulti che non vi è stata una adeguata recinzione di sufficiente altezza e robustezza, ovvero la interdizione degli accessi all'area  con  robuste  chiusure,  la  sistemazione  di videocamere  o  apparecchi  fotografici  funzionanti  solo all'atto  del  rilevamento  di  presenze  sul  luogo  tramite sensori (le c.d. "foto trappole"), oppure una convenzione con  istituti  di  vigilanza;  in  tal  caso,  infatti,  l'incuria  e  la trascuratezza hanno agevolato il fatto che l'area in questione sia diventata un ricettacolo di ogni genere di rifiuti, con danni all'ambiente e verosimilmente alla salute degli abitanti della zona.