Consiglio di Stato Sez. II sentenza n. 3966 del 13 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina contenuta nell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 č improntata ad una rigorosa tipicitā dell'illecito ambientale, non residuando al riguardo alcuno spazio per una responsabilitā oggettiva, posto che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale č scaturito l'abbandono illecito di rifiuti occorre quantomeno la colpa, e che tale regola di imputabilitā a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un'eventuale responsabilitā solidale del proprietario dell'area.

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