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Articolo 94 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Deposito delle impugnazioni

Dispositivo dell'art. 94 Codice del processo amministrativo

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

Spiegazione dell'art. 94 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la fase del deposito delle impugnazioni.
In particolare, si prevede che nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso debba essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'ultima notificazione.

Va segnalato tuttavia che la riduzione dei termini processuali prevista per il rito camerale e per il rito abbreviato opera anche nei giudizi di impugnazione: in tali casi, quindi, il ricorso dovrà essere depositato nel termine di 15 giorni.

Con il ricorso (o, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, separatamente purchè nel rispetto del termine perentorio sopra indicato) vanno depositate altresì
  1. una copia della sentenza impugnata, a pena di decadenza: secondo il Consiglio di Stato, infatti, la copia della sentenza integrale è uno strumento indispensabile per la concreta e specifica riferibilità delle censure svolte avverso i diversi capi della sentenza;
  2. la prova delle notificazioni eseguite.

Massime relative all'art. 94 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1136/2019

Nel processo amministrativo l'omesso deposito di copia autenticata della sentenza oggetto di impugnazione non determina l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del gravame, la quale può essere invece dichiarata laddove non venga prodotta alcuna copia della sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado.

Cons. Stato n. 1179/2018

In tema di giudizio di ottemperanza il termine ordinario di 30 giorni dal perfezionamento della notifica dell'appello, previsto dal combinato disposto degli artt. 94 e 45, comma 1, del codice del processo amministrativo, è dimezzato a 15 giorni, per effetto del disposto dell'art. 87, comma 2, del codice per i giudizi "che si trattano in camera di consiglio", tra cui è compreso il giudizio di ottemperanza. Pertanto, il mancato rispetto di detto termine comporta la conseguenza dell'irricevibilità del ricorso.

Cons. Stato n. 397/2017

Nelle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l'ordinario termine di 30 giorni previsto per il deposito del ricorso di appello dall'art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) è ridotto a 15 giorni, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione deve essere depositato, a pena di decadenza, entro il suddetto termine, decorrente dall'ultima notificazione. Dalla lettura combinata delle disposizioni normative di cui agli artt. 94 e 119 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) emerge che, nelle materie di cui alla lettera a) del medesimo art. 119, tutti i termini processuali sono dimidiati, salvo quelli espressamente previsti dalla norma; tale regola opera anche nei giudizi di appello.

Cons. Stato n. 2856/2016

Ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), nei giudizi di appello il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 45 CPA.

Cons. Stato n. 2278/2016

L'art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) dispone che l'appello deve essere depositato nella segreteria del Giudice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'art. 45 CPA. Il dies a quo, pertanto, decorre dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto è stata perfezionata anche per il destinatario (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 1326/2015).

Cons. Stato n. 1578/2011

Ai sensi dell'art. 37 comma 1, c.p.a. sussistono i presupposti per ammettere l'appellante al beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ove il ricorso in appello sia stato notificato e depositato poche settimane dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, atteso che la nuova regola del dimezzamento dei termini endoprocessuali, fissata dall'art. 87 comma 2, di detto codice per i giudizi in camera di consiglio, rappresenta una radicale innovazione rispetto al sistema previgente.

Cons. Stato n. 780/2011

È improcedibile l'appello che venga depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall'art. 23 bis, L. n. 1034 del 1971.

Cons. Stato n. 8605/2010

È improcedibile il ricorso in appello depositato oltre il termine decadenziale fissato dagli artt. 36, comma 5, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e 21, comma 2, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, trattandosi di principio di ordine pubblico processuale e perciò sottratto alla disponibilità delle parti, atteso che solo il tempestivo deposito del ricorso determina il sorgere del rapporto processuale e l'obbligo del giudice di pronunciare sulla domanda, a nulla rilevando l'avvenuta costituzione della parte appellata.

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