Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1179 del 27 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di ottemperanza il termine ordinario di 30 giorni dal perfezionamento della notifica dell'appello, previsto dal combinato disposto degli artt. 94 e 45, comma 1, del codice del processo amministrativo, č dimezzato a 15 giorni, per effetto del disposto dell'art. 87, comma 2, del codice per i giudizi "che si trattano in camera di consiglio", tra cui č compreso il giudizio di ottemperanza. Pertanto, il mancato rispetto di detto termine comporta la conseguenza dell'irricevibilitā del ricorso.

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