Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 397 del 31 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l'ordinario termine di 30 giorni previsto per il deposito del ricorso di appello dall'art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) č ridotto a 15 giorni, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione deve essere depositato, a pena di decadenza, entro il suddetto termine, decorrente dall'ultima notificazione. Dalla lettura combinata delle disposizioni normative di cui agli artt. 94 e 119 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) emerge che, nelle materie di cui alla lettera a) del medesimo art. 119, tutti i termini processuali sono dimidiati, salvo quelli espressamente previsti dalla norma; tale regola opera anche nei giudizi di appello.

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