Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1578 del 11 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 37 comma 1, c.p.a. sussistono i presupposti per ammettere l'appellante al beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ove il ricorso in appello sia stato notificato e depositato poche settimane dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, atteso che la nuova regola del dimezzamento dei termini endoprocessuali, fissata dall'art. 87 comma 2, di detto codice per i giudizi in camera di consiglio, rappresenta una radicale innovazione rispetto al sistema previgente.

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