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Articolo 141 quater Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Trasparenza, efficacia, equità e libertà

Dispositivo dell'art. 141 quater Codice del consumo

1. È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:

  1. a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;
  2. b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141 decies, secondo comma;
  3. c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;
  4. d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;
  5. e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
  6. f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza;
  7. g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141 bis, comma 2;
  8. h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
  9. i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole;
  10. l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
  11. m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
  12. n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
  13. o) la durata media della procedura ADR;
  14. p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;
  15. q) l'esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.

2. È fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d'attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:

  1. a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;
  2. b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi;
  3. c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 141 bis, comma 2;
  4. d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141 ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;
  5. e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;
  6. f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
  7. g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
  8. h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.

3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  1. a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
  2. b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
  3. c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
  4. d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda;
  5. e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR può, a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.

4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che:

  1. a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;
  2. b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
  3. c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.

5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:

  1. a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;
  2. b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:
  3. 1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;
  4. 2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;
  5. 3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
  6. c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;
  7. d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.

Spiegazione dell'art. 141 quater Codice del consumo

La norma in esame recepisce integralmente le disposizioni contenute agli artt. 7, 8, 9 e 10 paragrafo 1 della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, delineando ulteriori requisiti e obblighi per gli organismi ADR relativi alle informazioni da fornire ai consumatori.
In particolare, tra quelli ivi elencati, si segnalano l’indicazione del settore di competenza specifica e i limiti di valore delle controversie, tutte le informazioni riguardanti l’organismo ADR (dall’iscrizione nell’elenco, ai criteri seguiti per il conferimento dell’incarico, al conciliatore e la durata del loro incarico), le lingue secondo le quali si svolge la procedura, i costi della procedura, la durata media e gli effetti giuridici.

Gli organismi dovranno anche rendere pubblica annualmente, sui propri siti, una relazione sull’attività svolta.
Viene inoltre precisato che le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- consentire alle parti di partecipare senza obbligo di assistenza legale,
- essere gratuite o avere costi contenuti per i consumatori (sul punto il legislatore europeo parla di “costi meramente simbolici”. Tale previsione nasce dall’esigenza di tutelare la parte tradizionalmente debole del rapporto di consumo ed evitare che eventuali costi possano ostacolare l’acceso alla procedura, provocando il fenomeno, diffuso in materia di consumo, dei casi di contenzioso non affrontati e per i quali si perpetua l’antico principio giuridico che “il danno giace dove cade”);
- concludersi entro il termine di 90gg dalla data di presentazione del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo ADR, salvo complessità della controversia (ulteriori 90gg). Con l’espressione “fascicolo completo” deve intendersi “tutta la documentazione pertinente relativa alla controversia”)
- possibilità per le parti di ritirarsi in qualsiasi momento.

Le parti, inoltre, devono essere informate del fatto che:
- hanno la possibilità di scegliere se accettare o meno la soluzione proposta;
- la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario,
- la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche.

Il comma 4 riproduce quanto previsto dall’art. 9 paragrafo 2 della Direttiva in ordine alla necessità che le procedure ADR rispondano a canoni di equità, in modo che le parti di una controversia siano informate in modo esauriente dei diritti di ciascuna e delle conseguenze delle loro scelte; in tale ottica viene previsto un vero e proprio procedimento para-contezioso, con un contraddittorio tra le parti.

Il comma 5, infine, con particolare riferimento alle procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, prevedono l’obbligo in capo agli organismi ADR di informare le parti circa i propri diritti prima che accettino o seguano la soluzione proposta.
In particolare, viene specificato che nei casi di procedure ADR in cui sussiste l’obbligo di partecipazione del professionista alla stessa, il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore.

In conclusione, le procedure ADR presentano i seguenti vantaggi:
– volontarietà, sono esperibili esclusivamente su istanza del consumatore;
– sono procedure gratuite, essendo previsto al più solo il pagamento di un costo minimo a copertura delle spese sostenute dall’organismo;
– celerità, la procedura ha una durata massima di 90gg dal ricevimento del fascicolo completo da parte dell’organismo;
–alternatività, la procedura rappresenta un’alternativa alle procedure previste da altre disposizioni di legge che prevedono meccanismi obbligatori di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

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