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Articolo 141 novies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazioni da trasmettere alle autoritą competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie

Dispositivo dell'art. 141 novies Codice del consumo

1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141 decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando:

  1. a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;
  2. b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;
  3. c) le proprie norme procedurali;
  4. d) le loro tariffe, se del caso;
  5. e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;
  6. f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
  7. g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;
  8. h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141 bis, comma 2;
  9. i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo.

2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità competente in merito a tali modifiche.

3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141 ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresì trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141 ter.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente informazioni concernenti:

  1. a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono;
  2. b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato;
  3. c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;
  4. d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
  5. e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
  6. f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
  7. g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141 bis, comma 4, lettera a);
  8. h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

Spiegazione dell'art. 141 novies Codice del consumo

La norma in esame riporta un elenco delle informazioni che gli organismi di risoluzione delle controversie, che intendono essere considerati organismi ADR, devono obbligatoriamente fornire all’autorità competente per essere inseriti nel relativo elenco.
Il quarto comma si occupa di elencare le informazioni che gli organismi ADR iscritti all’elenco devono obbligatoriamente fornire alla rispettiva autorità competente a far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco e con cadenza biennale.
Viene, in buona sostanza, previsto un sistema di monitoraggio volto ad assicurare che gli organismi ADR funzionino correttamente ed efficacemente.

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