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Articolo 135 quinquies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Garanzie convenzionali

Dispositivo dell'art. 135 quinquies Codice del consumo

1. (1)La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 135 ter. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.

2. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:

  1. a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
  2. b) nome e indirizzo del garante;
  3. c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
  4. d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
  5. e) le condizioni della garanzia convenzionale.

3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 135 quinquies Codice del consumo

Questa norma sostituisce l’originario art. 133 del codice del consumo e si occupa di disciplinare il contenuto della garanzia convenzionale, ossia della garanzia offerta da un venditore o produttore, in aggiunta a quella esistente per legge, per effetto della quale il consumatore può vantare ulteriori diritti.
Si ritiene che tale norma sia volta da un lato ad offrire maggiori garanzia al consumatore, ma che al contempo possa costituire un mezzo per invogliare lo stesso consumatore ad acquistare un determinato bene proprio in considerazione degli ulteriori diritti e vantaggi di cui può godere.
Il contenuto di tale garanzia è vincolante per chi la offre e, come si desume dalla prima parte del primo comma della norma, può essere diffuso attraverso di due modalità:
a) per mezzo di una dichiarazione di garanzia vera e propria;
b) per mezzo di messaggi pubblicitari relativi al prodotto venduto (la norma fa riferimento, infatti, alla “relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto”).

Il secondo comma si preoccupa di disciplinare gli elementi minimi che la garanzia convenzionale deve indicare, e precisamente:
1. l’indicazione che il consumatore gode dei diritti previsti dalla garanzia legale e che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;
2. in cosa consiste la garanzia (il suo oggetto specifico) espresso in modo chiaro e comprensibile;
3. la procedura che il consumatore deve seguire per farla valere;
4. il nome o la ditta di chi la offre;
5. il domicilio o la sede di chi la offre.

Sul venditore o sul produttore che offrono la garanzia grava pertanto un preciso e dettagliato obbligo di informazione, volto a rendere il consumatore consapevole del contenuto, degli effetti e delle condizioni della garanzia.

Precisa ancora la norma che la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo accessibile al consumatore e che, in ogni caso, deve essere redatta in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli usati per eventuali altre lingue utilizzate.
Deve tuttavia evienziarsi che la garanzia priva dei requisiti sopra visti rimane pur sempre valida ed applicabile e che la stessa può in ogni caso legittimare le associazioni dei consumatori ad instaurare un giudizio contro il professionista, al fine di ottenere una sentenza che disponga la cessazione di quel comportamento o comunque l’adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni.
Il professionista che dovesse eventualmente continuare a rendersi inadempiente, potrà essere condannato al pagamento di una somma di denaro da versare nelle casse dello Stato.

Per quanto concerne la durata della garanzia convenzionale (o commerciale), va detto che la sua copertura oscilla solitamente tra 6 e 36 mesi e che, molto spesso viene affidata dal produttore o rivenditore a società terze.
In ogni caso, si tenga ben a mente che, pur avendo aderito alla garanzia convenzionale, il venditore non può mai rifiutarsi di rispondere alla richiesta di assistenza del consumatore, o di sostituire, riparare o anche solo rispondere ad una richiesta su un difetto di conformità del prodotto secondo la garanzia di legge, magari rinviando le suddette richieste alla società che gestisce la garanzia convenzionale.

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