1. (1)L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
2. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.






Notizie
Tesi di laurea
Consulenza