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Articolo 135 viciesquater Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 22/10/2026]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 135 viciesquater Codice del consumo

1. (1)L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

2. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176.

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