1. (1)Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui all'articolo 127 septies.
2. Il punto di contatto nazionale di cui al comma 1 è incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresì il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale.






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