Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 118 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Esclusione della responsabilitą

Dispositivo dell'art. 118 Codice del consumo

1. La responsabilità è esclusa:

  1. a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
  2. b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
  3. c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
  4. d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
  5. e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
  6. f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Spiegazione dell'art. 118 Codice del consumo

Vengono qui individuate alcune tassative ipotesi in presenza delle quali deve intendersi esclusa la responsabilità del produttore.
In particolare, le ipotesi ivi indicate esonerano da responsabilità il produttore se lo stesso sia in grado di dimostrarne la sussistenza.
Deve a tal proposito evidenziarsi che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, in quanto prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto.
Ciò comporta che incombe sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del codice consumo, la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno; una volta fornita tale prova, incombe sul produttore, ai sensi della norma in esame, la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Particolare attenzione va rivolta all’ipotesi prevista alla lettera e), la quale fa riferimento al c.d. rischio di sviluppo.
Va intanto detto che la disposizione esonerativa non contempla lo stato delle conoscenze di cui il produttore era o poteva essere concretamente o soggettivamente informato, ma lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche di cui si presume che lo stesso produttore sia informato.
Inoltre, con riferimento sempre alla suddetta lett. e), la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha precisato che tale disposizione non riguarda la prassi e egli standard di sicurezza in uso nel settore industriale in cui opera il produttore.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!