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Articolo 107 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 16/05/2026]

Vigilanza del mercato

Dispositivo dell'art. 107 Codice del consumo

1. (1)Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.

2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonché tramite la collaborazione con le autorità incaricate del controllo e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate».

4. Le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.

6. Le autorità di vigilanza del mercato, ciascuna per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilità di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonché ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.

7. Se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorità di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.

8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorità di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

9. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, opera anche attraverso i propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78.

Spiegazione dell'art. 107 Codice del consumo

Dalla lettura della norma in esame se ne ricava una distinzione tra diverse situazioni che possono richiedere un intervento delle autorità preposte ai controlli, per le quali si profila un diverso ordine di priorità.

Innanzitutto vengono in considerazione i controlli aventi natura strumentale, ovvero dal cui esito ne può scaturire l’esistenza di situazioni critiche.
La seconda situazione attiene ai controlli effettuati su prodotti che, in determinate condizioni, possono risultare pericolosi: in tal caso il rischio può essere evitato facendo ricorso all’uso di adeguate avvertenze da apporre sul prodotto stesso.
La terza situazione fa riferimento a quei prodotti che possono presentare dei rischi solo per determinate categorie di persone: in questo caso l’autorità di controllo è legittimata ad emettere un provvedimento attraverso cui avvertire tempestivamente i soggetti interessati, facendo anche ricorso alla pubblicazione di specifici avvisi.
La quarta situazione attiene ai prodotti di cui venga accertata la pericolosità, ma che non siano ancora stati immessi nel mercato: per tale ipotesi i provvedimenti che possono essere adottati sono il divieto di immetterli sul mercato per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei controlli ed all’adozione di ogni misura atta ad eliminare la situazione di pericolosità del prodotto.
La quinta situazione è quella risultante dalla lettera f) del comma 2, ovvero il caso di prodotti di accertata pericolosità, ma che siano già stati immessi sul mercato: in tal caso le misure di prevenzione da adottare possono consistere nel ritiro immediato del prodotto dal mercato, nel richiamo di esso dal mercato e nel divieto di distribuzione.
Ogni costo che verrà sostenuto per il ritiro dovrà essere posto a carico del produttore e, allorchè ciò non sia possibile in tutto o in parte, a carico del distributore; i costi per il richiamo, invece, dovranno essere posti a carico dei produttori e dei distributori.

Tutte le misure previste dalla norma in commento trovano giustificazione nel c.d. principio di cauzione, in forza del quale le amministrazioni a cui è affidato il controllo devono ritenersi legittimate ad adottarle anche se il rischio che si vuole prevenire non è stato ancora definitivamente accertato nella sua esatta consistenza ed entità.

Secondo quanto previsto al comma 10, le amministrazioni competenti sono tenute al segreto professionale relativamente alle informazioni acquisite nella loro attività, a meno che la loro divulgazione non risulti necessaria per la tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

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