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Articolo 103 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 103 Codice del consumo

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

  1. a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
  2. 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
  3. 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
  4. 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
  5. 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
  6. b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
  7. c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
  8. d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
  9. e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
  10. f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
  11. g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

Spiegazione dell'art. 103 Codice del consumo

Con la norma in esame il legislatore si preoccupa di fornire alcune definizioni volte a far meglio comprendere le regole dettate in questa parte del codice del consumo dedicata alla sicurezza dei prodotti.
La lettera a) del comma 1 fornisce innanzitutto la nozione di “prodotto sicuro”, disponendo che un prodotto è sicuro se, nel momento in cui viene utilizzato per lo scopo per il quale si è acquistato (uso normale), non crea nessun rischio per il consumatore o presenta dei rischi minimi, compatibili con l’uso stesso del prodotto.
Gli elementi di cui occorre tenere conto, dunque, al fine di qualificare un prodotto come sicuro o meno, sono:
a) le caratteristiche del prodotto;
b) gli effetti che l’uso del prodotto può avere sul contemporaneo uso di altri prodotti;
c) le modalità con cui il prodotto viene presentato, la sua etichetta e le sue istruzioni per l’uso;
d) l’esistenza di categorie di persone che possono andare incontro a dei rischi in caso di uso di un determinato prodotto.

In linea generale, un prodotto si presume sicuro se è stato costruito o fabbricato secondo le regole vigenti nei Paesi europei.
L’obbligo di garantire la sicurezza viene fatto gravare su:
1. produttore: si considera tale il fabbricante del prodotto o qualunque soggetto che si presenta come fabbricante, mettendo il proprio logo sul prodotto
2. distributore: è tale il professionista che si occupa dell’attività commerciale successiva all’entrata nel mercato del prodotto.

Le ultime due lettere del primo comma si preoccupano di dare la definizione di “richiamo” e “ritiro”, entrambi strumenti volti ad evitare che un prodotto pericoloso possa essere immesso o continuare a circolare sul mercato.

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