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Articolo 90 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Revisione del prezzo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 90 Codice del consumo

Articolo abrogato dal D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79

[1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e’ ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.]

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