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Articolo 73 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Diritto di recesso

Dispositivo dell'art. 73 Codice del consumo

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.

2. Il periodo di recesso si calcola:

  1. a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
  2. b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).

3. Il periodo di recesso scade:

  1. a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
  2. b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

Spiegazione dell'art. 73 Codice del consumo

La norma in esame attribuisce al contraente che conclude un contratto di multiproprietà, nonché un contratto relativo ad un prodotto per le vacanze a lungo termine, di rivendita e di scambio, il c.d. ius poenitendi, ovvero il diritto di recedere in via unilaterale dal contratto già concluso.
Nei contratti presi in considerazione da questa norma la previsione dello ius poenitendi, oltre che costituire un mezzo per tutelare il consumatore dalla aggressività della sollecitazione a concludere il contratto, vuole anche garantirgli di raggiungere una decisione ponderata su proposte contrattuali spesso complesse e articolate.
Inoltre, lo strumento del recesso viene qui utilizzato anche al fine di sanzionare la condotta dell’operatore; infatti, allorchè l’operatore ometta di informare il consumatore o lo informi in modo inesatto dell’esistenza del diritto di recesso, viene posticipato il termine finale del periodo concesso allo stesso consumatore per esercitare il recesso.
Si ricorda che il comma 6 dell’ art. 72 impone all’operatore di informare il consumatore, prima della conclusione del contratto, delle “clausole contrattuali concernenti l’esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all’ articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all’ articolo 76”.

Secondo quanto risulta dalla norma in esame, il periodo per esercitare il diritto di recesso decorre, alternativamente, dalla data di conclusione del contratto (preliminare o definitivo) ovvero dalla data, se successiva, in cui il consumatore riceve copia del contratto stesso (il diritto del consumatore di ricevere uno o più copie del contratto scaturisce dal comma 7 dell’art. 72).
Nel caso di contratti a formazione progressiva (preliminare-definitivo), il periodo per esercitare lo ius poenitendi inizierà a decorrere dal giorno della stipula ovvero, se posteriore alla data della stipula, dal giorno della consegna al consumatore del contratto preliminare.

Se il consumatore non esercita il diritto di recesso con riferimento al contratto preliminare, gli sarà tendenzialmente precluso di recedere dal contratto definitivo.

Come accennato prima, la regola generale è quella secondo cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro il quattordicesimo giorno (e non più il decimo giorno) a decorrere dalla data di inizio di cui al secondo comma della norma in esame (la disposizione specifica che deve trattarsi di giorni “naturali” e “consecutivi”).
Il dies ad quem deve essere invece posticipato nell’ipotesi in cui l’operatore abbia tenuto una condotta non conforme a quanto prescritto in tema di obblighi informativi.
Si distinguono, così, le seguenti ipotesi:
a) il formulario separato di recesso non viene compilato dall’operatore e consegnato al consumatore su carta o su altro supporto durevole: in questo caso il consumatore potrà validamente esercitare il diritto di recesso fino a un anno e quattordici giorni dopo la data di conclusione/ricezione del contratto.
b) il formulario separato di recesso non viene consegnato e compilato dall’operatore unitamente al contratto, ma entro un anno dalla conclusione/consegna dello stesso al consumatore: il periodo di recesso inizia a decorrere dal momento in cui il formulario separato di recesso viene compilato e consegnato.
c) non vengono fornite dall’operatore al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, le informazioni prescritte dal comma 1 dell’ art. 71: il periodo di recesso scadrà dopo tre mesi e quattordici giorni dalla conclusione/ricezione del contratto.
d) le informazioni precontrattuali suddette vengono fornite dall’operatore per iscritto, su carta o su altro supporto durevole, nell’arco dei tre mesi successivi alla conclusione/ricezione del contratto: il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui le stesse informazioni sono fornite al consumatore.

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