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Articolo 66 bis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Foro competente

Dispositivo dell'art. 66 bis Codice del consumo

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Spiegazione dell'art. 66 bis Codice del consumo

La presente norma determina, per le controversie in sede civile relative all’applicazione della disciplina di cui alle sezioni da I a IV del Capo I “Dei diritti dei consumatori nei contratti”, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Essa, dunque, non trova applicazione qualora il consumatore non abbia in Italia residenza e domicilio, nel qual caso dovrà farsi ricorso agli ordinari criteri stabiliti dal codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione del foro del consumatore ex art. 33, c. 2, lett. u).

Due sono, pertanto, i presupposti a cui è subordinata la sua applicabilità, ovvero:
a) deve trattarsi di controversia ricadente nella competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria italiana;
b) il luogo di residenza o domicilio del consumatore deve trovarsi nel territorio dello Stato italiano.

Per quanto concerne questo secondo presupposto, deve osservarsi che la norma contempla, in alternativa, sia il luogo di domicilio che il luogo di residenza, a differenza di quanto si legge alla lett. u) del comma 2 dell’ art. 33 del codice consumo, ove si fa riferimento alla residenza e, in alternativa, al domicilio elettivo del consumatore.
Deve precisarsi che l’individuazione del luogo di residenza o di domicilio del consumatore va fatta con riguardo al momento di proposizione dell’azione e non con riferimento al momento di conclusione del contratto.

Inoltre, secondo il principio espresso dalla S.C. di Cassazione, la competenza inderogabile del foro del consumatore, territorialmente individuato in base alla residenza o al domicilio di quest’ultimo, trova applicazione anche qualora il contratto non sia stato concluso per iscritto e l’interazione tra cliente e professionista sia avvenuta per il tramite di un procuratore speciale.

Sono escluse dal campo di applicazione di questa norma le controversie in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (di cui alla sezione IV-bis del Capo I), nonchè le controversie relative a contratti di prestazione di servizi finanziari negoziati fuori dei locali commerciali.

Malgrado il legislatore si sia preoccupato in questa norma di dichiarare l’inderogabilità del foro del consumatore, nulla viene specificato in ordine alla circostanza se trattasi o meno di foro esclusivo, essendo sorti al riguardo problemi interpretativi sul rapporto con gli altri fori previsti ex lege.

Secondo una prima tesi il legislatore ha voluto soltanto affiancare, ai fori generali di cui all’ art. 20 c.p.c., il foro speciale del luogo di residenza o domicilio del consumatore, privando soltanto le parti della possibilità di escludere pattiziamente l’operatività di quest’ultimo foro, ma nel contempo salvaguardando l’operatività dei fori legali di cui all’ art. 20 c.p.c. come possibili fori ad esso alternativi.
Da ciò se ne è dedotto che, in mancanza di apposite pattuizioni del contratto relative alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria, il foro previsto dall’art. 66 bis dovrebbe considerarsi come un foro legale speciale ulteriore rispetto ai fori legali generali, e che dovrebbero considerarsi inammissibili quelle pattuizioni volte ad escludere la possibilità di avvalersi di siffatto foro speciale, salva la facoltà per le parti di prevedere fori pattizi diversi ed aggiuntivi, utilizzabili in alternativa rispetto ad esso.

Secondo altra tesi, invece, una tale interpretazione, seppure compatibile con la formulazione letterale della disposizione, sarebbe inconciliabile con il principio generale del c.d. foro esclusivo del consumatore, la cui esistenza costituisce ormai un dato incontrovertibile del nostro ordinamento giuridico.
Pertanto, si ritiene debba preferirsi l’orientamento secondo cui il foro di cui all’art. 66 bis deve intendersi come foro esclusivo speciale, che preclude in toto l’operatività dei fori alternativi di cui agli artt. 18-20 c.p.c., almeno nell’ipotesi in cui il consumatore viene ad assumere la veste processuale di convenuto.

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