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Articolo 67 quaterdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

Dispositivo dell'art. 67 quaterdecies Codice del consumo

1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67 sexies comma 1, lettera f).

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.

4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

Spiegazione dell'art. 67 quaterdecies Codice del consumo

La norma prevede che, qualora il professionista ne abbia comunicato la possibilità, il consumatore può effettuare i pagamenti con carte di credito o debito.
In caso di pagamento mediante carta di debito (esempio bancomat), l’addebito sul conto corrente del consumatore avviene nello stesso momento dell’acquisto, mentre in caso di carta di credito, l’addebito viene effettuato alla chiusura dell’estratto conto mensile.
Il consumatore può chiedere alla banca a cui si riferisce lo strumento di pagamento, il riaccredito delle somme non autorizzate o le somme addebitate al di sopra del prezzo stabilito.
La banca che emette il mezzo di pagamento ha diritto di ottenere dal fornitore del servizio finanziario le somme riaccreditate al consumatore, mentre rimane a carico della stessa l’onere di dimostrare che lo strumento di pagamento è stato utilizzato dietro autorizzazione del consumatore.

Per ciò che concerne le condizioni di sicurezza del fornitore, la Banca d’Italia stabilisce meccanismi di controllo, protezione dei dati e modalità operative a cui i fornitori devono attenersi al fine di evitare rischi nell’utilizzo delle modalità di pagamento elettroniche.

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