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Articolo 59 sexies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 18/12/2025]

Onere della prova

Dispositivo dell'art. 59 sexies Codice del consumo

1. (1)L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59 quater e 59 quinquies, nonché di quelli di cui all'articolo 59 septies ove applicabili, incombe sul professionista.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data"

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