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Articolo 44 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

Dispositivo dell'art. 44 Codice del consumo

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Spiegazione dell'art. 44 Codice del consumo

La norma in esame, con la quale si apre il Titolo III della Parte III del codice del consumo, opera, per i contratti negoziati nei locali commerciali (e dunque per i contratti non regolati dal codice del consumo), un rinvio al D.lgs 31.03.1998 n. 114, recante la riforma della disciplina del commercio (quest’ultimo testo normativo ha subito una serie di modifiche ed integrazioni per effetto del D.lgs. n. 59 del 26.03.2010).

Il decreto sulla riforma del commercio contiene i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale, da svolgersi secondo criteri di trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione delle merci, tutela del consumatore.
L’esercizio di tale attività costituisce a sua volta esplicazione del principio della libertà di iniziativa economica privata, quale consacrato dall’art. 41 Cost..
In particolare, il citato decreto disciplina i requisiti di accesso all’attività commerciale, l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, le forme speciali di vendita, il regime degli orari e delle vendite straordinarie.

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