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Articolo 41 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 41 Codice del consumo

Articolo abrogato dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141

[Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.]

Spiegazione dell'art. 41 Codice del consumo

Anche questa norma è stata abrogata dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Essa attribuiva al CICR la possibilità di modificare i criteri per la definizione del TAEG, cioè il tasso annuo effettivo globale del credito per il consumatore
Si coglie qui l’occasione per illustrare brevemente il significato dei termini TAN, e TAEG, molto utilizzati quando si parla di mutui, prestiti personali e finanziamenti.
La sigla TAN sta per "Tasso Annuo Nominale", ovvero il tasso di interesse base al quale viene concesso ad es. un finanziamento ed al quale verrà ammortizzato il finanziamento stesso.
In termini pratici, se viene concesso un finanziamento per 100 euro, sembra evidente che i 100€ di oggi tra dieci anni non avranno lo stesso potere di acquisto odierno.
Pertanto, se al momento del finanziamento o mutuo si vuole calcolare il valore dei 100€ da incassare tra dieci anni, occorrerà scorporare il 30-40% in meno; in definitiva, la formula di calcolo del TAN non fa altro che attualizzare il valore del denaro che verrà incassato fra un determinato periodo di tempo, con la conseguenza che più lungo è il periodo di rimborso, più la somma attualizzata perderà valore.

La sigla TAEG, invece, sta per "Tasso Annuo Effettivo Globale" e rappresenta il costo o tasso di interesse reale, effettivo del finanziamento.
Si dice “reale” perchè tiene conto di tutte quelle spese accessorie che sono connesse al mutuo o prestito, ed è variabile in quanto è direttamente proporzionale alle spese: maggiori sono i costi, più alto risulterà il TAEG e viceversa, a parità di altre condizioni.
Nel calcolo del TAEG si possono ritrovare, ad esempio, le seguenti spese: istruttoria; apertura e chiusura della pratica di credito; riscossione dei rimborsi e incasso della rata; imposte sostitutive; commissioni di mediazione; assicurazione obbligatoria intesa a garantire il rimborso totale o parziale della somma ricevuta in prestito.
Da molti anni è obbligatorio indicare il calcolo del TAEG nel prospetto del finanziamento, e questo per consentire ai consumatori di poter effettuare un confronto tra i vari finanziamenti: un taeg più basso, infatti, è indice di un credito più economico.

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