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Articolo 38 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 38 Codice del consumo

1. Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

Spiegazione dell'art. 38 Codice del consumo

La norma in esame ha l’evidente scopo di realizzare un coordinamento tra codice del consumo e codice civile, dettando un criterio c.d. di specialità e stabilendo che, nel settore dei contratti tra professionista e consumatore, si applicano le regole del Codice Civile per gli aspetti non previsti dal Codice del Consumo.
La stessa deve a sua volta essere letta congiuntamente all’art. 142 del codice consumo il quale, introducendo il nuovo art. 1469 bis del c.c., aggiunge un’ulteriore deroga alle disposizioni del codice civile in forza di “altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.

Per ciò che concerne i rapporti con la disciplina codicistica, parte della dottrina è dell’idea che, anche dopo l’approvazione del codice del consumo e l’introduzione del nuovo art. 1469 bis del c.c., le norme sui contratti dei consumatori non rappresentino una disciplina “speciale”, ma siano destinate a integrarsi con quelle del codice civile, e ciò anche alla luce di un progressivo avvicinamento tra i due sistemi determinato dagli orientamenti giurisprudenziali in tema di clausole generali ed in particolare della buona fede.

In ordine, invece, al rapporto tra disciplina del codice del consumo e altre normative settoriali del contratto, le “altre disposizioni” capaci di derogare il codice del consumo ed a cui si fa riferimento all’art. 142 del codice consumo, dovrebbero includere non solo le disposizioni inserite in provvedimenti normativi di tutela del consumatore diversi dal codice del consumo, ma anche in quelle comprese in provvedimenti normativi non classificabili come consumeristici, come ad esempio il t.u.i.f., il t.u.l.b.c. ed il codice delle assicurazioni private e addirittura quelle generali o anche anteriori rispetto al codice del consumo.
In particolare, è stato osservato che nel coordinamento tra codice del consumo e t.u.l.b.c., la disciplina bancaria, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 248/2006 (c.d. “Decret Bersani”) e dal D.lgs. n. 141/2010), risulta sostanzialmente più favorevole al cliente rispetto alla disciplina consumeristica.

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