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Articolo 378 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Responsabilità degli amministratori

Dispositivo dell'art. 378 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».

Massime relative all'art. 378 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 8069/2024

In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie.

Cass. civ. n. 5252/2024

In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

Cass. civ. n. 5057/2024

Il criterio differenziale per la liquidazione del danno in azioni di responsabilità degli amministratori e organi di controllo delle società non è più un metodo "equitativo", ma diviene il criterio ordinario per espressa disposizione legislativa (terzo comma dell'art. 2486 cod. civ.), introducendo una presunzione relativa che può essere derogata con la prova di un danno diverso.

In tema di responsabilità degli amministratori e sindaci delle società, il metodo del c.d. "differenziale dei saldi" del patrimonio è stato espressamente codificato come ordinario metodo di calcolo del danno derivante dall'accertata responsabilità connessa alla mancata adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento della società, ad opera del terzo comma dell'art. 2486 cod. civ., introdotto dall'art. 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 2019.

Cass. civ. n. 23452/2019

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c. previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali.

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