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Articolo 2959 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

Dispositivo dell'art. 2959 Codice Civile

L'eccezione è rigettata(1), se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Note

(1) Si delinea la generale disciplina applicabile nell'ipotesi, molto frequente nella prassi, in cui il debitore opponga alla richiesta di adempimento sia la prescrizione del diritto in questione, sia il fatto che il rapporto o non è addirittura nato o risulta invalido o deve essere soddisfatto da altri: l'eccezione di prescrizione deve senza dubbio essere rigettata.

Ratio Legis

La disposizione in commento è posta allo scopo di impedire il configurarsi di una contraddizione in termini, qualora chi dichiara per diverse cause la non esistenza del diritto, affermi contemporaneamente l'estinzione del medesimo per non esercizio.

Spiegazione dell'art. 2959 Codice Civile

La prova scritta dell'esistenza del credito elemento impeditivo della prescrizione presuntiva
La precipua funzione della prescrizione presuntiva sta, in sostanza, nella necessità di tutelare quanti pagano il debito fiduciariamente senza testimoni e senza riportarne quietanza scritta. Ma perché ciò possa ammettersi è necessario che il debito non sia stato dalle parti consacrato in un documento o in un atto qualsiasi. Al requisito dell'inesistenza di tale mezzo di prova si riferiva, ancorché non in senso esplicito, l'arti­colo 2141 del codice del '65, quando al capoverso riconosceva forza interruttiva della prescrizione presuntiva al riconoscimento che del debito fosse stato fatto per iscritto ; il che voleva significare che se l'atto scritto interrompeva la prescrizione breve, questa non poteva incominciare quando, sin dal suo inizio, il credito era consacrato in un documento. La soppressione del citato capoverso non significa, si noti bene, anche disconoscimento del principio or ora enunciato, del quale, anzi, l'art. 2959 amplia la portata nel senso che qualunque ammissione dell'esistenza del debito toglie alla presunzione che sia stato soddisfatto ogni fondamento.
Lo stesso art. 2959 ipotizza che l'ammissione, comunque fatta, dell'esistenza del debito, sia stata resa in giudizio ; ma lo studioso non deve attenersi all'interpretazione rigorosamente letterale della norma ; qui, se si parla di giudizio gli è perché prima si è parlato di eccezione, il che vuol dire azione da parte del creditore ; però questi ben può respingere la prescrizione accampata dal debitore se prova che costui, anche prima del giudizio, abbia ammesso che il debito non era stato ancora estinto. Perché risulti tale dato di fatto la legge non richiede un negozio formale o particolare ; l'art. 2959 adopera il termine “comunque”, comprensivo di qualsiasi mezzo con cui il debitore può ammettere che il debito sussiste tuttora, con che è scosso il presupposto della prescrizione presuntiva. Così il debitore il quale nega la sua obbligazione dichiara che il credito reclamatogli ascende ad una somma minore o aderisce all'ammissione di una prova testimoniale diretta a dimostrare il mancato pagamento del debito od assiste all'esecuzione della medesima non può più invocare a suo favore il decorso della prescrizione presuntiva.
All'inesistenza di un atto scritto e di un qualsiasi mezzo di adesione, dai quali risulti l'esistenza del debito, si aggiunge una terza caratteristica delle prescrizioni presuntive : l'esclusione di qualsiasi prova contraria che non sia il giuramento ; di questo si occupa l'articolo seguente.
Quale rilevanza abbia sulla prescrizione presuntiva il riconoscimento dell'esistenza dell'obbligazione sarà detto dopo aver considerato l'articolo 2960, giacché la questione è comune anche all'ipotesi prevista in questo articolo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1213 Poiché le prescrizioni presuntive inducono una semplice presunzione di pagamento, è ovvio che al debitore non è dato invocarle quando le sue dichiarazioni siano incompatibili con la presunzione di estinzione del debito: questo principio d'intuitiva evidenza è tradotto in formula legislativa dall'art. 2959 del c.c..Come nel codice precedente (art. 2142), il giuramento è l'unico mezzo di prova consentito al creditore per combattere la presunzione (art. 2960 del c.c. del testo).

Massime relative all'art. 2959 Codice Civile

Cass. civ. n. 35211/2021

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.

Cass. civ. n. 18631/2021

In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito, in quanto confacenti e coerenti.

Cass. civ. n. 32236/2019

La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito, in quanto l'art. 2959 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito; analogamente il principio va esteso anche al caso di eventuali ammissioni contenute negli atti difensivi ascrivibili al procuratore "ad litem", non avendo le stesse natura confessoria. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2015).

Cass. civ. n. 30058/2017

La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 2977/2016

Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile.

Cass. civ. n. 26986/2013

In tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa.

Cass. civ. n. 12771/2012

In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta.

Cass. civ. n. 9509/2012

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, del credito retributivo da lavoro), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.

Cass. civ. n. 14927/2010

L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso.

Cass. civ. n. 6940/2010

La dichiarazione dell'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto soggetto a prescrizione presuntiva, di non essere informato se il debito sia stato o meno estinto dal suo dante causa, implica ammissione dell'avvenuta costituzione dei rapporto da cui è sorto il credito azionato ma non anche ammissione che l'obbligazione non è stata estinta e, pertanto, non importa il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, fatta valere. Ne consegue che spetta al giudice di merito valutare se il comportamento complessivamente posto in essere dall'erede sia, o meno, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.

La disposizione dell'art. 2959 c.c. - per cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta - è applicabile anche all'erede dell'obbligato originario, per il quale, però, la non conoscenza dell'obbligazione può avere idoneità a conferire a determinati comportamenti processuali (diversamente dal caso in cui siano stati tenuti dall'obbligato originario) una compatibilità logica e giuridica con l'eccezione di prescrizione presuntiva, compatibilità sussistente nel caso in cui l'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto dichiari di non conoscere la sottoscrizione del proprio dante causa in calce ad una scrittura privata).

Cass. civ. n. 26219/2009

La proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia. in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 c.c., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta, ma non già l'incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva del debitore convenuto in giudizio, da questi sollevata in via principale rispetto all'ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva del debito controverso).

Cass. civ. n. 21107/2009

L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi l'esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il vero creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio oppure sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia.

Cass. civ. n. 22081/2007

In tema di prescrizioni presuntive, la relativa eccezione della parte opponente trova rigetto, ai sensi dell'articolo 2959 c.c., anche quando l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta è fatta dal suo difensore munito di procura alle liti, seppure sprovvisto di procura speciale. (Nella specie la S.C., cassando l'impugnata sentenza, ha ritenuto che non potesse essere valutata come ammissione incompatibile con l'eccezione quanto contenuto nella missiva che nel corso delle fasi precedenti il contenzioso giudiziario proveniva da un legale non ancora incaricato del mandato difensivo).

Cass. civ. n. 11195/2007

In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.

Cass. civ. n. 7883/2006

A norma dell'art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tuttavia, la dichiarazione del debitore che affermi di non sapere se il suo dante causa abbia, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento dello stesso, non costituisce ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione. (Fattispecie relativa al debito concernente il pagamento del compenso professionale per l'incarico di redazione del progetto di ristrutturazione di un ospedale, debito sorto in capo ad un ente ospedaliero e trasferito alla U.s.l. per effetto della istituzione del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 87 della legge reg. della Puglia n. 8 del 1981).

Cass. civ. n. 5563/2004

Le prescrizioni brevi, (che sono alternative alla prescrizione decennale ordinaria, pur avendo il medesimo fondamento dell'inerzia e del mero decorso del tempo, e comportano l'estinzione del credito senza possibilità di prova del mancato pagamento) e le prescrizioni presuntive, (che si fondano invece sulla presunzione di pagamento, secondo gli usi correnti, possono essere vinte dalla prova contraria e non sono incompatibili con l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito ovvero la contestazione della sua esistenza) sono entrambe applicabili al rapporto di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità o meno del rapporto stesso.

Cass. civ. n. 10998/2001

L'eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella di pagamento, quando si eccepisce il completo adempimento.

Cass. civ. n. 6850/2001

Nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione. Pertanto proposte in primo grado ambedue le eccezioni e riproposta in appello solo quella di prescrizione presuntiva, l'eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi rinunciata ex art. 346 c.p.c. e non può, quindi, essere riproposta ili sede di legittimità, ritenendola compresa in quella della prescrizione estintiva.

Cass. civ. n. 634/2000

La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito da parte del convenuto, in quanto il disposto dell'art. 2957 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che la proposizione di quest'ultima determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.

Cass. civ. n. 13291/1999

La contestazione, da parte del debitore convenuto, dell'esattezza dei conteggi allegati dall'attore a fondamento di una determinata pretesa creditoria implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore.

Cass. civ. n. 2124/1994

L'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione della legittimazione passiva della somma richiesta e dell'entità della stessa, e dalla richiesta di compensazione con il credito vantato a titolo risarcitorio.

Cass. civ. n. 362/1994

Le deduzioni, con le quali il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perché non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderiscono e la confermano.

Cass. civ. n. 10332/1993

L'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se il debitore sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto diverso e ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, con implicita negazione del credito, sia pure limitatamente ad una parte di esso, e non anche, nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorché aventi ad oggetto analoghe prestazioni (nella specie: prestazioni professionali), per i quali la pluralità dei crediti fatti valere comporta, per l'autonomia dei rapporti stessi, la possibilità di riferire la prescrizione presuntiva anche soltanto ad alcuni di essi.

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