Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10332 del 19 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se il debitore sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto diverso e ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, con implicita negazione del credito, sia pure limitatamente ad una parte di esso, e non anche, nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorché aventi ad oggetto analoghe prestazioni (nella specie: prestazioni professionali), per i quali la pluralitą dei crediti fatti valere comporta, per l'autonomia dei rapporti stessi, la possibilitą di riferire la prescrizione presuntiva anche soltanto ad alcuni di essi.

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