Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6940 del 23 marzo 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

La dichiarazione dell'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto soggetto a prescrizione presuntiva, di non essere informato se il debito sia stato o meno estinto dal suo dante causa, implica ammissione dell'avvenuta costituzione dei rapporto da cui è sorto il credito azionato ma non anche ammissione che l'obbligazione non è stata estinta e, pertanto, non importa il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, fatta valere. Ne consegue che spetta al giudice di merito valutare se il comportamento complessivamente posto in essere dall'erede sia, o meno, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.

(massima n. 2)

La disposizione dell'art. 2959 c.c. - per cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta - è applicabile anche all'erede dell'obbligato originario, per il quale, però, la non conoscenza dell'obbligazione può avere idoneità a conferire a determinati comportamenti processuali (diversamente dal caso in cui siano stati tenuti dall'obbligato originario) una compatibilità logica e giuridica con l'eccezione di prescrizione presuntiva, compatibilità sussistente nel caso in cui l'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto dichiari di non conoscere la sottoscrizione del proprio dante causa in calce ad una scrittura privata).

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