Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7883 del 5 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva č incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non č stata estinta. Tuttavia, la dichiarazione del debitore che affermi di non sapere se il suo dante causa abbia, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento dello stesso, non costituisce ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione. (Fattispecie relativa al debito concernente il pagamento del compenso professionale per l'incarico di redazione del progetto di ristrutturazione di un ospedale, debito sorto in capo ad un ente ospedaliero e trasferito alla U.s.l. per effetto della istituzione del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 87 della legge reg. della Puglia n. 8 del 1981).

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